LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.308/C DEL 6 GIUGNO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2 ” RECLAMO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 5/6/2007 A STEFANO PALOMBI (DIRIGENTE) (C.U. N.294/C DEL 28/5/2007 GARA PLAY-OUT RIETI-CARRARESE DEL 27 MAGGIO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.308/C
DEL 6 GIUGNO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2 ”
RECLAMO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL
5/6/2007 A STEFANO PALOMBI (DIRIGENTE) (C.U. N.294/C DEL
28/5/2007 GARA PLAY-OUT RIETI-CARRARESE DEL 27 MAGGIO 2007).
Stefano Palombi, nella qualità di presidente del F.C. Rieti S.r.l., ha
proposto rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo gli
aveva irrogato la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla
F.I.G.C. (art.14, comma 1 lett. e) C.G.S.) fino a tutto il 5 giugno 2007 “per
atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro al termine della gara negli
spogliatoi”.
A motivo dell’interposto reclamo ha sostenuto che con le espressioni
rivolte all’arbitro aveva inteso con assoluta calma e con modi civili
rappresentargli la propria profonda contrarietà per la conduzione della partita,
ingiustamente penalizzante per le sorti della propria squadra, ed ha chiesto
“l’annullamento del provvedimento impugnato”.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti,
osserva che dal rapporto dell’arbitro è emerso che il Palombi, ricevuto nello
spogliatoio al termine della gara su richiesta del rappresentante dell’Ufficio
Indagini, gli aveva detto senza manifestare particolare animosità: ”Lei ha
offeso la mia intelligenza ed ha offeso l’intera città di Rieti”.
Ad avviso di questa Commissione il ricorrente, pronunziando le frasi
suddette, ha inteso sottolineare l’intenzionalità degli eventuali errori commessi
dal direttore di gara e, comunque, la sua inadeguatezza ad assicurarne una
conduzione tecnicamente corretta, sicchè esse, anche se espresse
pacatamente, devono ritenersi per il loro stesso contenuto irriguardose.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la decisione impugnata appare
meritevole di conferma, risultando immune da vizi per quanto attiene sia il
titolo di incolpazione, sia la corretta graduazione della sanzione.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dalla società F.C. Rieti S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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