LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.30/C del 27/09/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE LUIGI CONSONNI (U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.15/C DELL’11/9/2006 GARA AMICHEVOLE CECINA-GROSSETO DEL 26 AGOSTO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.30/C del 27/09/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO CALCIATORE LUIGI CONSONNI (U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.15/C
DELL’11/9/2006 GARA AMICHEVOLE CECINA-GROSSETO DEL 26
AGOSTO 2006).
Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che con suo Comunicato
Ufficiale n.15/C dell’ 11 settembre 2006 ha inflitto al calciatore Luigi Consonni
la squalifica di due giornate effettive di gara a seguito dell’espulsione con
riferimento all’incontro amichevole Cecina – Grosseto del 26/8/2006 “per atto
di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco” il
calciatore stesso ha prodotto reclamo.
Nelle proprie memorie si evidenzia infatti che, pur non negando di aver
colpito l’avversario, il fatto sarebbe stato involontario e determinato solo
dall’intenzione di colpire il pallone. Le conseguenze del proprio intervento
falloso sarebbero tra l’altro state nulle.
Ritenendo pertanto la sanzione eccessiva, il Consonni chiede la
riduzione ad una sola giornata e di essere sentito nella riunione di riferimento.
In data odierna peraltro nemmeno risulta presente.
Questa Commissione ha ritenuto opportuno richiedere al direttore di
gara un supplemento di rapporto al fine chiarire completamente la dinamica
del fallo.
Dagli atti ufficiali di gara, ivi compreso il citato supplemento, risulta non
equivoco che il Consonni è intervenuto da tergo nei confronti del suo
avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone posto che
quest’ultimo se ne era già spossessato.
Così configurata, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare del
tutto equa ed appropriata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Luigi Consonni (U.S. Grosseto F.C.
S.r.l.).
La tassa va addebitata.
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