LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.322/C DEL 20 GIUGNO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.318/C DEL 18/6/2007 GARA PLAY OFF AVELLINOFOGGIA DEL 17 GIUGNO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.322/C
DEL 20 GIUGNO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO (C.U. N.318/C DEL 18/6/2007 GARA PLAY OFF AVELLINOFOGGIA
DEL 17 GIUGNO 2007).
Alla luce degli atti ufficiali relativi alla gara di Play Off Avellino-Foggia
del 17 giugno 2007, conclusasi con il risultato di 3 a 0, il Giudice Sportivo,
decidendo sul reclamo proposto dalla squadra pugliese, ha respinto il reclamo
confermando il risultato acquisito sul campo ed ha inflitto alla società Avellino,
per il lancio di petardi e bengala nonché di bottiglie, una delle quali ha
cagionato lesioni ad uno degli assistenti arbitrali attinto sulla clavicola, le
sanzioni di disputare due gare a porte chiuse e di pagare un’ammenda di
20.000,00 euro.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società pugliese,
riproponendo le argomentazioni prospettate dinanzi al Giudice Sportivo ed
invocando la ripetizione della gara. In particolare ha sostenuto che dal 5°
minuto del secondo tempo supplementare i sostenitori campani avrebbero
iniziato a penetrare nel recinto di gioco, dapprima scavalcando la rete di
recinzione e successivamente profittando dell’apertura dei cancelli di accesso
ad opera del personale addetto al servizio d’ordine, di tal chè più di mille tifosi
si sarebbero assiepati a ridosso della linea perimetrale del terreno di gioco ed
avrebbero in tal modo finito con il condizionare i propri calciatori, impediti a
svolgere alcuna azione di gioco.
All’esito della odierna riunione, svoltasi alla presenza del difensore della
compagine campana, ritiene la Commissione che il reclamo debba essere
respinto.
Come esattamente rilevato dal primo giudice, dagli atti ufficiali,
costituenti fonte di prova privilegiata, scaturisce una univoca descrizione degli
eventi, atta ad escludere qualsiasi ragionevole dubbio sulla dinamica degli
stessi. Legittimato a valutare la regolarità o meno della partita è il direttore di
gara, la cui persona si connota, secondo la giusta osservazione del Giudice
Sportivo, per la sua posizione di osservatore privilegiato e tempestivo.
Comunque, al fine di verificare la fondatezza delle tesi esposte dalla
società foggiana, è stato richiesto all’arbitro dal giudice in prime cure, un
supplemento del referto: in tale documento l’arbitro ha confermato che la gara
si è svolta regolarmente e che la stessa è stata portata a termine altrettanto
regolarmente, precisando, quanto alla penetrazione in campo dei tifosi
campani, che si è trattato di invasione pacifica, finalizzata a festeggiare la
propria squadra.
Per le decisive seppure sintetiche, osservazioni sopra svolte, si impone
la reiezione del gravame con l’addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dalla società U.S. Foggia S.p.a. contro la
decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato della gara di Play
Off Avellino-Foggia del 17 giugno 2007.
La tassa va addebitata.
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