LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.325/C DEL 4 LUGLIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO ALLENATORE PASQUALE ARLEO (A.S. CALCIO POTENZA S.R.L.) AVVERSO INIBIZIONE SEI MESI IN AGGIUNTA ALLA PRECEDENTE SANZIONE IN SCADENZA IL 31/12/2007 (C.U. N.319/C DEL 18/6/2007 GARA POTENZA-BENEVENTO DEL 17 GIUGNO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.325/C
DEL 4 LUGLIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO ALLENATORE PASQUALE ARLEO (A.S. CALCIO POTENZA S.R.L.)
AVVERSO INIBIZIONE SEI MESI IN AGGIUNTA ALLA PRECEDENTE
SANZIONE IN SCADENZA IL 31/12/2007 (C.U. N.319/C DEL 18/6/2007
GARA POTENZA-BENEVENTO DEL 17 GIUGNO 2007).
Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il
Giudice Sportivo gli ha irrogato l’inibizione di sei mesi (in aggiunta alla
precedente sanzione in scadenza il 31/12/2007), per avere - in occasione
della gara Benevento - Potenza disputatasi il 17/6/2007 - tenuto il
comportamento descritto nella motivazione del provvedimento impugnato, il
sig. Pasquale Arleo, tesserato quale allenatore della società Calcio Potenza
S.r.l., dichiara di ritenere la sanzione “del tutto abnorme e spropositata”
rispetto alle violazioni a lui ascritte. Conseguentemente chiede che detta
sanzione venga congruamente e significativamente ridotta.
A suffragio di tale richiesta il reclamante in buona sostanza adduce, quali
ritenute circostanze attenuanti:
- di essersi intrattenuto con i propri giocatori solo pochissimi minuti ed
all’unico scopo di poter loro rivolgere un “caloroso in bocca al lupo”;
- di essersi a fine gara limitato ad unirsi ai medesimi per festeggiare con essi
la conseguita promozione alla categoria superiore;
- il doversi a suo avviso tener conto del fatto che la antiregolamentare
condotta assunta in entrambe le occasioni, traeva, origine, non dal “benchè
minimo intento antisportivo”, bensì da “una condizione emotiva facilmente
comprensibile”.
Nel corso della richiesta audizione personale, l’avv. Monica Fiorillo,
delegato a rappresentare il reclamante, ha ulteriormente illustrato, con ampi
richiami giurisprudenziali, i motivi del gravame.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, ascoltato il patrocinatore
del reclamante, esaminati gli atti, è dell’avviso che i titoli di incolpazione
contestati dal primo giudice trovino piena corrispondenza con la ricostruzione
degli episodi quali emergono dai documenti ufficiali, alle cui risultanze il
C.G.S. notoriamente conferisce vigore di prova privilegiata, ma che comunque
(pure tenendo conto del fatto che per giurisprudenza consolidata di questa
Commissione le infrazioni commesse da dirigenti ed allenatori sono giudicate
con maggiore severità) il riprovevole comportamento tenuto nella dedotta
circostanza dall’incolpato trovi, in considerazione del particolare contesto nel
quale è stato posto in essere, equa sanzione nella inibizione di quattro mesi
(sempre in aggiunta alla precedente sanzione in scadenza il 31/12/2007) e
che in tali limiti il gravame meriti positiva considerazione.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo dell’allenatore Pasquale Arleo (A.S. Calcio Potenza
S.r.l.) riducendo l’inibizione a quattro mesi.
La tassa non va addebitata.
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