LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.326/C DEL 4 LUGLIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2000-2001 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ALDO SPINELLI (PRESIDENTE A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L.) GINO AMISANO (PRESIDENTE U.S. ALESSANDRIA CALCIO S.R.L.) E DELLE SOCIETA’ A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. E U.S. ALESSANDRIA CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.326/C
DEL 4 LUGLIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2000-2001
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI ALDO SPINELLI (PRESIDENTE A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L.) GINO
AMISANO (PRESIDENTE U.S. ALESSANDRIA CALCIO S.R.L.) E DELLE
SOCIETA’ A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. E U.S. ALESSANDRIA CALCIO
S.R.L.-.
La Commissione
- Visti gli atti del deferimento CO.VI.SO.C. 16/1/2001 a carico di Spinelli Aldo,
quale presidente della società Livorno Calcio S.r.l., di Amisano Gino, quale
presidente della società U.S. Alessandria Calcio S.r.l, nonché delle due
società predette, per la violazione dell’art.16 bis n.1 delle N.O.I.F., quanto al
primo, in via diretta, e quanto al secondo, per concorso nell’illecito, nonché
per responsabilità diretta delle due società per le violazioni ascritte ai propri
presidenti.
- Ritenuto che i fatti contestati si sono verificati nel novembre 1999, accertati
dalla CO.VI.SO.C. in sede di ispezione tecnico – amministrativo in data
18/4/2000, e che su invito della F.I.G.C. in data 14/2/2001 effettuato ai sensi
dell’art.16 quater, art. 1 delle N.O.I.F., la contestata partecipazione verificatasi
con la promozione della U.S. Alessandria nel Campionato di Serie C/1,
stagione sportiva 2000-2001, è venuta meno;
- ritenuto che con deliberazione di questa Commissione in data 23/3/20001
(C.U. N.193/C del 28/3/2001), il procedimento, istauratosi a seguito di
convocazione per la riunione del maggio 2001, venne sospeso per richiesta di
informazioni all’Ufficio Indagini e che da quella data non è avvenuta ripresa
del procedimento;
- considerato che da quella data, di per sé interruttiva della prescrizione, sono
trascorsi cinque stagioni sportive e la sesta scadrà il 30 giugno corrente,
talchè ai sensi dell’art.18 del vigente C.G.S. (già 13 del precedente) è
ampiamente decorso il termine prescrizionale sia per le due società che per i
loro legali rappresentanti
d i s p o n e
l’archiviazione del procedimento per maturata prescrizione.
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