LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.328/C DEL 6 LUGLIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI STEFANO DOMINICIS, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ TERNANA, E SOCIETA’ TERNANA CALCIO S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.328/C
DEL 6 LUGLIO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI STEFANO DOMINICIS, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ
TERNANA, E SOCIETA’ TERNANA CALCIO S.P.A.-.
Con deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. in data
22/5/2007 si è contestato a Stefano Dominicis, legale rappresentante della
società Ternana Calcio S.p.a, la violazione di cui all’art.1, comma 1 del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 117 delle N.O.I.F., per non
aver depositato la scrittura integrativa dell’atto di risoluzione contrattuale
intercorso con il giocatore Eros Bazurli.
Con lo stesso deferimento si è contestato alla società Ternana Calcio
S.p.a. la violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.
Asserisce la Procura Federale che il mero deposito della dichiarazione di
risoluzione contrattuale senza il contestuale deposito della scrittura integrativa
nella quale si dava atto del diritto del giocatore al pagamento delle mensilità
residue, sarebbe fonte di responsabilità disciplinare.
Deducono invece i resistenti di aver sottoscritto in data 31/8/2006, con
il sig. Bazurli, un atto di risoluzione del contratto pendente tra le parti,
riconoscendo al giocatore il diritto di accasarsi con altra società e con atto
integrativo - (il cui mancato deposito a dire della Procura Federale farebbe
scaturire la responsabilità degli incolpati) - di riscuotere le mensilità già
maturate di luglio ed agosto 2006; tali importi non sarebbero stati erogati nei
termini previsti, per questioni “amministrativo-contabili”, talchè il calciatore,
intervenuta la decadenza del tesseramento con la Ternana, forse per timore
di non essere pagato, avrebbe informato della circostanza la Lega di Serie C.
Da qui è poi scaturito il successivo deferimento.
In ogni caso, affermano gli incolpati, le mensilità dovute sarebbero state poi
erogate prima che il calciatore fosse convocato dall’Ufficio Indagini e tale
circostanza denoterebbe la buona fede della Ternana nella vicenda, che non
avrebbe mai avuto intenzione di non depositare la scrittura di risoluzione
consensuale del contratto al fine di eludere i pagamenti della somma dovuta.
All’udienza del 29/06/2007 è presente la Procura Federale, che chiede
mesi uno di inibizione e 1.000,00 euro di ammenda.
I deferiti, difesi dall’avv. Giotti, presente in udienza, chiedono invece
l’assoluzione dalle loro incolpazioni.
L‘art. 117 delle N.O.I.F. prevede che la risoluzione consensuale, come
nella specie, “deve essere depositata” in Lega entro 5 giorni dalla
sottoscrizione, unitamente a dichiarazione liberatoria delle parti.
Orbene è incontestato che il deposito della scrittura integrativa, facente
parte integrale della risoluzione contrattuale, non si è verificato e ciò
indipendentemente dalla buona fede o meno dei deferiti, che, comunque,
hanno oggettivamente violato una precisa disposizione normativa.
La loro responsabilità, pertanto, sussiste indubbiamente.
Peraltro si deve anche osservare che l’intervenuto pagamento delle somme
dovute, rende poco credibile la circostanza che il mancato deposito sia stato
fatto allo scopo di non pagare quanto dovuto; in ogni caso non sussiste prova
alcuna sul punto, mentre è credibile che il mancato deposito sia stato causato
da una mera dimenticanza, come del resto ammesso dallo stesso sig.
Dominicis all’Ufficio Indagini.
Quindi, stante la parva materia, si ritiene di poter irrogare ai deferiti una
sanzione ridotta.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere le sanzioni di giorni quindici di inibizione a Stefano Dominicis e
500,00 euro di ammenda alla società Ternana Calcio S.p.a.-.
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