LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.328/C DEL 6 LUGLIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI STEFANO DOMINICIS, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ TERNANA, E SOCIETA’ TERNANA CALCIO S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.328/C DEL 6 LUGLIO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI STEFANO DOMINICIS, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ TERNANA, E SOCIETA’ TERNANA CALCIO S.P.A.-. Con deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. in data 22/5/2007 si è contestato a Stefano Dominicis, legale rappresentante della società Ternana Calcio S.p.a, la violazione di cui all’art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 117 delle N.O.I.F., per non aver depositato la scrittura integrativa dell’atto di risoluzione contrattuale intercorso con il giocatore Eros Bazurli. Con lo stesso deferimento si è contestato alla società Ternana Calcio S.p.a. la violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta. Asserisce la Procura Federale che il mero deposito della dichiarazione di risoluzione contrattuale senza il contestuale deposito della scrittura integrativa nella quale si dava atto del diritto del giocatore al pagamento delle mensilità residue, sarebbe fonte di responsabilità disciplinare. Deducono invece i resistenti di aver sottoscritto in data 31/8/2006, con il sig. Bazurli, un atto di risoluzione del contratto pendente tra le parti, riconoscendo al giocatore il diritto di accasarsi con altra società e con atto integrativo - (il cui mancato deposito a dire della Procura Federale farebbe scaturire la responsabilità degli incolpati) - di riscuotere le mensilità già maturate di luglio ed agosto 2006; tali importi non sarebbero stati erogati nei termini previsti, per questioni “amministrativo-contabili”, talchè il calciatore, intervenuta la decadenza del tesseramento con la Ternana, forse per timore di non essere pagato, avrebbe informato della circostanza la Lega di Serie C. Da qui è poi scaturito il successivo deferimento. In ogni caso, affermano gli incolpati, le mensilità dovute sarebbero state poi erogate prima che il calciatore fosse convocato dall’Ufficio Indagini e tale circostanza denoterebbe la buona fede della Ternana nella vicenda, che non avrebbe mai avuto intenzione di non depositare la scrittura di risoluzione consensuale del contratto al fine di eludere i pagamenti della somma dovuta. All’udienza del 29/06/2007 è presente la Procura Federale, che chiede mesi uno di inibizione e 1.000,00 euro di ammenda. I deferiti, difesi dall’avv. Giotti, presente in udienza, chiedono invece l’assoluzione dalle loro incolpazioni. L‘art. 117 delle N.O.I.F. prevede che la risoluzione consensuale, come nella specie, “deve essere depositata” in Lega entro 5 giorni dalla sottoscrizione, unitamente a dichiarazione liberatoria delle parti. Orbene è incontestato che il deposito della scrittura integrativa, facente parte integrale della risoluzione contrattuale, non si è verificato e ciò indipendentemente dalla buona fede o meno dei deferiti, che, comunque, hanno oggettivamente violato una precisa disposizione normativa. La loro responsabilità, pertanto, sussiste indubbiamente. Peraltro si deve anche osservare che l’intervenuto pagamento delle somme dovute, rende poco credibile la circostanza che il mancato deposito sia stato fatto allo scopo di non pagare quanto dovuto; in ogni caso non sussiste prova alcuna sul punto, mentre è credibile che il mancato deposito sia stato causato da una mera dimenticanza, come del resto ammesso dallo stesso sig. Dominicis all’Ufficio Indagini. Quindi, stante la parva materia, si ritiene di poter irrogare ai deferiti una sanzione ridotta. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere le sanzioni di giorni quindici di inibizione a Stefano Dominicis e 500,00 euro di ammenda alla società Ternana Calcio S.p.a.-.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it