LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34/TB DEL 12 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” GARA BENEVENTO – GALLIPOLI DEL 9 DICEMBRE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ GALLIPOLI (Com . Uff. n. 29/TB DEL 13.12.2006)

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34/TB DEL 12 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " GARA BENEVENTO – GALLIPOLI DEL 9 DICEMBRE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ GALLIPOLI (Com . Uff. n. 29/TB DEL 13.12.2006) - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, ed il reclamo inoltrato dalla società Gallipoli in ordine alla mancata effettuazione della gara in oggetto; - verificata la ritualità del gravame e la propria competenza, osserva - con tempestivo reclamo la società Gallipoli richiede per la mancata effettuazione della gara Benevento – Gallipoli per impraticabilità del terreno di gioco, la punizione sportiva per la società Benevento, sul presupposto che questa non avrebbe ottemperato all’obbligo di impiegare nella circostanza materiale idoneo, per la segnatura del campo, considerato che nonostante la pioggia le condizioni del terreno di gioco erano tali da poter effettuare la gara; - risulta chiaramente illustrato dagli atti ufficiali che il direttore di gara portatosi sul terreno di gioco seguiva la procedura prevista dalla specifica normativa, avendo alla presenza dei capitani delle squadre provveduto alla ricognizione dello stato del terreno, che si presentava maggiormente compromesso nelle due aree di rigore con pozzanghere, che non consentivano il rimbalzo del pallone; - in conseguenza di ciò l’arbitro preferiva ritardare l’inizio della gara di quindici minuti al fine di osservare l’evoluzione del fenomeno atmosferico; - ma a seguito delle persistenti cattive condizioni metereologiche che peggioravano lo stato del terreno di gioco l’arbitro era costretto, alle ore 15.15, a rinviare la gara; - stante la situazione descritta e valutata la natura delle doglianze della reclamante, questo giudice sportivo ne dichiara la infondatezza, in quanto il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, quando derivante da intemperie o ogni altra causa, appartiene alla esclusiva competenza dell’arbitro. - Di conseguenza il giudice sportivo non ha capacità di intervento su fatti che investono decisioni di natura tecnica o che siano devoluti alla discrezionalità tecnica dell’arbitro, ai sensi della regola 5 del regolamento del gioco. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a a) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Gallipoli; b) di rimettere gli atti alla Lega per la determinazione della data di recupero della gara; - la tassa va addebitata.
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