LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35/TB DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” GARA CELANO OLIMPIA – PERUGIA DEL 16 DICEMBRE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ PERUGIA (Com. Uff. n. 31/TB del 22.12.2006)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 35/TB
DEL 17 GENNAIO 2007
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
GARA CELANO OLIMPIA – PERUGIA DEL 16 DICEMBRE 2006 E RECLAMO
SOCIETA’ PERUGIA (Com. Uff. n. 31/TB del 22.12.2006)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, nonchè il reclamo proposto dalla società Perugia in ordine alla
regolarità della gara in oggetto,
- verificata la ritualità del gravame e la propria competenza
o s s e r v a
- La società Perugia propone reclamo in esito alla gara Celano Olimpia – Perugia del
Campionato “D. Berretti” del 16.12.2006 per la irregolarità della posizione del calciatore
n. 16 Figorilli Alessandro della società Celano Olimpia utilizzato nel secondo tempo di
gara;
- La reclamante precisa che la società avversaria aveva fatto partecipare il calciatore
Figorilli Alessandro nato il 7.10.1991 in posizione irregolare perchè sprovvisto della
autorizzazione di cui all’art. 34 comma 3 delle Norme Organizzative Interne della
F.I.G.C.
- Quanto rappresentato dalla società Perugia non trova alcun riscontro nel rapporto di
gara, che è fonte privilegiata per il Giudice Sportivo, in quanto il calciatore n. 16 Figorilli
Alessandro non risulta aver partecipato alla gara.
- Pertanto la semplice indicazione di tale calciatore sulla distinta, non seguita dalla
utilizzazione dello stesso, non ha alcuna incidenza ai fini della regolarità della gara.
- Per questi motivi,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo proposto dalla società Perugia confermando il risultato della
gara acquisito in campo (Celano O. 2 – Perugia 2)
- La tassa va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35/TB DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” GARA CELANO OLIMPIA – PERUGIA DEL 16 DICEMBRE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ PERUGIA (Com. Uff. n. 31/TB del 22.12.2006)"