LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35/TB DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” GARA CELANO OLIMPIA – PERUGIA DEL 16 DICEMBRE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ PERUGIA (Com. Uff. n. 31/TB del 22.12.2006)

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35/TB DEL 17 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " GARA CELANO OLIMPIA – PERUGIA DEL 16 DICEMBRE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ PERUGIA (Com. Uff. n. 31/TB del 22.12.2006) - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, nonchè il reclamo proposto dalla società Perugia in ordine alla regolarità della gara in oggetto, - verificata la ritualità del gravame e la propria competenza o s s e r v a - La società Perugia propone reclamo in esito alla gara Celano Olimpia – Perugia del Campionato “D. Berretti” del 16.12.2006 per la irregolarità della posizione del calciatore n. 16 Figorilli Alessandro della società Celano Olimpia utilizzato nel secondo tempo di gara; - La reclamante precisa che la società avversaria aveva fatto partecipare il calciatore Figorilli Alessandro nato il 7.10.1991 in posizione irregolare perchè sprovvisto della autorizzazione di cui all’art. 34 comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. - Quanto rappresentato dalla società Perugia non trova alcun riscontro nel rapporto di gara, che è fonte privilegiata per il Giudice Sportivo, in quanto il calciatore n. 16 Figorilli Alessandro non risulta aver partecipato alla gara. - Pertanto la semplice indicazione di tale calciatore sulla distinta, non seguita dalla utilizzazione dello stesso, non ha alcuna incidenza ai fini della regolarità della gara. - Per questi motivi, d e l i b e r a - di respingere il reclamo proposto dalla società Perugia confermando il risultato della gara acquisito in campo (Celano O. 2 – Perugia 2) - La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it