LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.36/C del 03/10/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA ROVIGO – PRATO DEL 1° OTTOBRE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ PRATO

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.36/C del 03/10/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/2 " GARA ROVIGO - PRATO DEL 1° OTTOBRE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ PRATO - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, nonché il reclamo proposto dalla società Prato - verificata la ritualità del gravame e la propria competenza, o s s e r v a - La società Prato con il reclamo in esame inerente l’incontro disputato il 1°.10.2006 con la società Rovigo, chiede a questo Giudice Sportivo la non applicazione della specifica automatica per doppia ammonizione in una stessa gara del proprio calciatore DIAMANTI Alessandro. - Si rileva che il fatto quale descritto dalla reclamante, comunque appreso, costituisce evento del tutto sottratto al sindacato del Giudice Sportivo per l’espresso divieto formulato dall’art. 12/4 C.G.S., il quale consente l’intervento dell’Organo di Giustizia Sportiva solo quando si siano verificati “fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici”. - Ebbene, nel caso che qui occupa, trattasi di decisione assunta dall’arbitro in forza dell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, come tale – sempre – sottratta a gravame. - Va da ultimo osservato (anche con riferimento a quanto specificato in premessa richiamando l’art. 31 del C.G.S.) che nessun rilievo assume il documento videoregistrato di cui è comunque fatto divieto di utilizzo in casi diversi da quelli espressamente previsti e, nella specie, del tutto ininfluente per le ragioni di diritto federale sopra svolte. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Prato, confermando i provvedimenti assunti in riferimento alla gara in oggetto. - La tassa va incamerata.
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