LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIUSEPPE RINALDI (C.U. N.22/C DEL 19/9/2006 GARA FOGGIA-JUVE STABIA DEL 17 SETTEMBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIUSEPPE RINALDI (C.U. N.22/C
DEL 19/9/2006 GARA FOGGIA-JUVE STABIA DEL 17 SETTEMBRE 2006).
La società Juve Stabia S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice
Sportivo ha irrogato al calciatore Giuseppe Rinaldi la squalifica per due gare
effettive “per aver colpito con uno schiaffo alla nuca un avversario durante un
contatto di gioco”.
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente affittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal
proprio tesserato, assumendo che nella specie tratterebbesi semmai di
condotta antisportiva, ma comunque non di condotta violenta.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene che nella
specie l’incolpato, seppur nel corso di un contrasto di gioco, ha comunque
colpito volontariamente, come del resto inequivocabilmente acclarato
dall’arbitro, un avversario con uno schiaffo.
Orbene non vi è chi non veda che il colpire con uno schiaffo alla nuca un
avversario costituisca un atto oggettivamente ai limiti del colpo violento (e ciò
indipendentemente dall’eventuale danno fisico) ma comunque un
comportamento antisportivo, (e ciò indipendentemente dal fatto che la
condotta posta in essere dall’incolpato si sia svolta in un contrasto di gioco),
come tale sanzionabile nei limiti di cui alla decisione del Giudice Sportivo.
Deve pertanto ritenersi che la sanzione irrogata sia equa e proporzionata
al disvalore concreto del fatto, reputando la Commissione commisurata alla
natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per
due gare effettive.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Juve Stabia S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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