LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MANOLO MOSCIARO (C.U. N.22/C DEL 19/9/2006 GARA SANREMESE-VALENZANA DEL 17 SETTEMBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.P.A. AVVERSO
SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MANOLO MOSCIARO
(C.U. N.22/C DEL 19/9/2006 GARA SANREMESE-VALENZANA DEL 17
SETTEMBRE 2006).
La società U.S. Sanremese Calcio S.p.a. impugna la decisione con cui
il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Manolo Mosciaro la squalifica per
tre gare effettive per “condotta violenta nei confronti di un avversario che
doveva ricorrere alle cure mediche prima di riprendere il gioco.”
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso
dal proprio tesserato, assumendo che nella specie non tratterebbesi di colpo
con intento lesivo.
Lamenta inoltre la reclamante la disparità di trattamento con casi, a suo
dire, analoghi.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene che nella
specie l’incolpato ha colpito volontariamente, come del resto
inequivocabilmente acclarato dall’arbitro, un avversario con una gomitata al
volto, tra l’altro disinteressandosi del gioco, costringendolo alle cure mediche
del caso.
Orbene non vi è chi non veda che il colpire con una gomitata un
avversario costituisce un atto oggettivamente idoneo a causare un danno
fisico all’avversario, (come si è del resto verificato nella specie), e quindi un
comportamento violento ed antisportivo, ancor più grave se si osserva che
l’incolpato si è disinteressato del gioco, come accertato dall’arbitro, e che tale
circostanza acclara indubitabilmente la volontarietà del fatto, come tale
sanzionabile automaticamente con la pena minima edittale prevista dall’art. 14
2 bis C.G.S., correttamente applicata dal Giudice Sportivo.
Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all’art.14
comma 1 C.G.S., che la sanzione irrogata sia equa e proporzionata al
disvalore concreto del fatto, che deve essere qualificato come violento,
reputando la Commissione commisurata alla natura ed alla gravità
dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per tre gare effettive.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Sanremese Calcio S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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