LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31/12/2006 DIRIGENTE MARCELLO PITINO ED AMMONIZIONE CALCIATORE MAURO RIZZO (C.U. N.22/C DEL 19/9/2006 GARA SORRENTO-ANDRIA BAT DEL 17 SETTEMBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31/12/2006 DIRIGENTE MARCELLO PITINO ED AMMONIZIONE CALCIATORE MAURO RIZZO (C.U. N.22/C DEL 19/9/2006 GARA SORRENTO-ANDRIA BAT DEL 17 SETTEMBRE 2006). Con lettera del 26/9/2006, la società A.S. Andria Bat S.r.l. proponeva reclamo avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo da egli irrogati a seguito della partita Sorrento-Andria del 17/9/2006 e consistenti nell’inibizione fino a tutto il 31 dicembre 2006 del dirigente Marcello Pitino e nell’ammonizione al calciatore Mauro Rizzo. Nel suo reclamo la società ricorrente affermava: - per ciò che concerne la situazione del dirigente Pitino, che lo stesso dopo essere stato spintonato e insultato dall’arbitro, sig. Tidona, aveva pronunciato in replica “qualche frase offensiva” senza commettere alcun azione violenta. Nell’odierna deposizione innanzi a questa Commissione il sig. Pitino negava di aver pronunciato nei confronti dell’arbitro le gravissime frasi ingiuriose contenute nel rapporto arbitrale; - quanto al calciatore Mauro Rizzo, che esso fosse stato erroneamente ammonito per scambio di persona, in quanto il giocatore ammonito per fallo di gioco era il n.5 Pesce Rojas Bruno Pietro e non il citato Rizzo Mauro, che portava il numero 3. A sostegno della ricostruzione dei fatti, così come descritta, veniva prodotta una ripresa televisiva chiedendo a questa Commissione l’esame della stessa. Questa Commissione, rispetto al comportamento tenuto dal dirigente, respingeva l’esame della prova televisiva, in quanto il supplemento arbitrale, che nell’ordinamento sportivo costituisce fede di prova privilegiata, ricostruiva chiaramente il concatenarsi dei fatti. La dinamica dei fatti descritta dall’arbitro era, inoltre, avallata dalla relazione dell’Ufficio Indagini, che confermava il comportamento gravemente irriguardoso del sig. Pitino, al quale, correttamente, il Giudice di primo grado infliggeva l’inibizione fino al termine del corrente anno. Relativamente all’episodio dell’ammonizione del calciatore Pesce Rojas Bruno Pietro la Commissione accettava l’esame della prova televisiva. Dall’esame del video si poteva chiaramente riconoscere che il giocatore ammonito era in realtà il numero 5 e non il calciatore Rizzo, contraddistinto dal numero 3. L’errore di persona è, come è noto, previsto dall’art. 31 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e va applicato al caso di specie revocando l’ammonizione inflitta al citato Rizzo. Per i motivi su esposti, la Commissione Disciplinare conferma l’inibizione inflitta al dirigente Pitino a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 31 dicembre 2006 e revoca l’ammonizione comminata al giocatore Rizzo. Trasmette, inoltre, gli atti al giudice sportivo per quanto di sua competenza, relativamente all’episodio nell’azione di gioco della partita in epigrafe, la cui condotta antisportiva va attribuita al numero 5 dell’Andria, Pesce Rojas Bruno Pietro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società A.S. Andria Bat S.r.l. confermando l’inibizione al dirigente Marcello Pitino, revocando l’ammonizione al calciatore Mauro Rizzo; rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di sua competenza. La tassa non va addebitata.
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