LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO ALLENATORE MANUEL DOMENICALI (U.S. CATANZARO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.16/C DEL 12/9/2006 GARA CATANZARO-POTENZA DEL 10 SETTEMBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO ALLENATORE MANUEL DOMENICALI (U.S. CATANZARO
S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.16/C DEL
12/9/2006 GARA CATANZARO-POTENZA DEL 10 SETTEMBRE 2006).
Con atto in data 25/9/2006 l’allenatore Manuel Domenicali (U.S.
Catanzaro S.p.a.) ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in
epigrafe.
Successivamente il suddetto non ha fatto seguito al preannunciato
reclamo, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di
Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito
della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo preannunciato dall’allenatore Manuel
Domenicali (U.S. Catanzaro S.p.a.).
La tassa va addebitata.
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