LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MONOPOLI S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PARIS ROCCO (C.U. N.22/C DEL 19/9/2006 GARA MONOPOLI-VAL DI SANGRO DEL 17 SETTEMBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MONOPOLI S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PARIS ROCCO (C.U. N.22/C DEL 19/9/2006 GARA MONOPOLI-VAL DI SANGRO DEL 17 SETTEMBRE 2006). La società A.C. Monopoli S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Paris Rocco Roberto la squalifica per tre gare effettive per “atto di violenza consistito nell’aver colpito volontariamente al viso un avversario con una gomitata durante una fase di gioco, nel tentativo di conquistare il pallone.” La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato, assumendo che nella specie non tratterebbesi di colpo volontario, semmai di condotta ostruzionistica, ma comunque non di condotta violenta. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene che nella specie l’incolpato, seppur nel corso di un contrasto di gioco, ha comunque colpito volontariamente, come del resto inequivocabilmente acclarato dall’arbitro, un avversario con una gomitata, costringendolo ad uscire dal campo per le cure mediche del caso. Orbene non vi è chi non veda che il colpire con una gomitata un avversario costituisca un atto oggettivamente idoneo a causare un danno fisico all’avversario, (come si è del resto verificato nella specie), e quindi un comportamento violento ed antisportivo, (e ciò indipendentemente dal fatto che la condotta posta in essere dall’incolpato si sia svolta in un contrasto di gioco), come tale sanzionabile automaticamente con la pena minima edittale prevista dall’art. 14 comma 2 bis C.G.S., correttamente applicata dal Giudice Sportivo. Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all’art. 14 comma 1 C.G.S., che la sanzione irrogata sia equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto, che deve essere qualificato come violento, reputando la Commissione commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per tre gare effettive. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Monopoli S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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