LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MONOPOLI S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PARIS ROCCO (C.U. N.22/C DEL 19/9/2006 GARA MONOPOLI-VAL DI SANGRO DEL 17 SETTEMBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. MONOPOLI S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE PARIS ROCCO (C.U. N.22/C DEL
19/9/2006 GARA MONOPOLI-VAL DI SANGRO DEL 17 SETTEMBRE 2006).
La società A.C. Monopoli S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice
Sportivo ha irrogato al calciatore Paris Rocco Roberto la squalifica per tre
gare effettive per “atto di violenza consistito nell’aver colpito volontariamente
al viso un avversario con una gomitata durante una fase di gioco, nel tentativo
di conquistare il pallone.”
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso
dal proprio tesserato, assumendo che nella specie non tratterebbesi di colpo
volontario, semmai di condotta ostruzionistica, ma comunque non di condotta
violenta.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene che nella
specie l’incolpato, seppur nel corso di un contrasto di gioco, ha comunque
colpito volontariamente, come del resto inequivocabilmente acclarato
dall’arbitro, un avversario con una gomitata, costringendolo ad uscire dal
campo per le cure mediche del caso.
Orbene non vi è chi non veda che il colpire con una gomitata un
avversario costituisca un atto oggettivamente idoneo a causare un danno
fisico all’avversario, (come si è del resto verificato nella specie), e quindi un
comportamento violento ed antisportivo, (e ciò indipendentemente dal fatto
che la condotta posta in essere dall’incolpato si sia svolta in un contrasto di
gioco), come tale sanzionabile automaticamente con la pena minima edittale
prevista dall’art. 14 comma 2 bis C.G.S., correttamente applicata dal Giudice
Sportivo.
Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all’art.
14 comma 1 C.G.S., che la sanzione irrogata sia equa e proporzionata al
disvalore concreto del fatto, che deve essere qualificato come violento,
reputando la Commissione commisurata alla natura ed alla gravità
dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per tre gare effettive.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Monopoli S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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