LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/Cit del 18/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “ C O P P A I T A L I A S E R I E C ” DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.38/Cit del 18/10/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
“ C O P P A I T A L I A S E R I E C ”
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L.-.
La Presidenza della Lega Professionisti Serie C deferiva innanzi a
questa Commissione la società AS Viterbese Calcio S.r.l. per la violazione di
cui all’art. 12 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per aver utilizzato,
nella gara di Coppa Italia di Serie C Poggibonsi-Viterbese del 20/9/2006, il
calciatore Gianmaria Minelli non avendo la società provveduto ad inviare alla
Lega Professionisti di Serie C la pratica di tesseramento ex art. 39/3 N.O.I.F.-.
Nell’odierna udienza il rappresentante della Viterbese non contestava il
fatto così come individuato dalla Presidenza della Lega ma ne limitava l’entità
affermando che il calciatore in oggetto era stato utilizzato per soli pochi minuti
al termine della gara e che, pur trattandosi di una gara ufficiale, costituiva,
essendo all’inizio della stagione agonistica, una partita con un forte carattere
“sperimentale” e “di allenamento”. Il rappresentante della Viterbese affermava,
inoltre, che il ritardo nella comunicazione alla Lega della pratica di
tesseramento era dovuto a mera distrazione e non aveva alcun carattere
doloso. Deve, comunque, questa Commissione, in applicazione del combinato
disposto dell’art. 12 del C.G.S. e dell’art. 39 comma 3 del N.O.I.F., applicare
la sanzione prevista della perdita della gara.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere alla società A.S. Viterbese Calcio S.r.l. la punizione sportiva
della perdita della gara, Coppa Italia Serie C Poggibonsi-Viterbese del
20/9/2006, con il punteggio di 0-3 a favore della società Poggibonsi.
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