LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.40/C del 06/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. AVELLINO S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.40/C del 06/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. AVELLINO S.P.A.-. A seguito di deferimento della Presidenza della Lega, è stato contestato alla U.S. Avellino S.p.a., la violazione dell’art.1, comma 1 C.G.S. in relazione al punto n. 13 del C.U. n. 181/A del 31/3/2006, per non aver fornito entro il termine prescritto del 4/7/2006, le garanzie bancarie di cui all’elenco che segue, a causa dell’avvenuto splafonamento del budget tipo societario (1.240.000,00 euro per la Serie C/1) e del budget tipo per singolo contratto (62.000,00 euro per la Serie C/1) in dipendenza della stipulazione di accordi economici con l’allenatore Franco Colomba e con quattordici calciatori di seguito indicati con l’ammontare del corrispettivo pattuito da garantire: - per l’importo di 370.600,00 euro per l’accordo con l’allenatore Franco Colomba; - per l’importo di 172.000,00 euro per l’accordo calciatore Raffaele Ametrano; - per l’importo di 478.541,00 euro per l’accordo calciatore Raffaele Biancolino; - per l’importo di 181.590,00 euro per l’accordo calciatore Domenico Cecere; - per l’importo di 55.950,00 euro per l’accordo calciatore Alessio D’Andrea; - per l’importo di 82.605,00 euro per l’accordo col calciatore Felice Evacuo; - per l’importo di 118,600,00 euro per l’accordo col calciatore Vincenzo Fusco; - per l’importo di 172.560,00 euro per l’accordo col calciatore Michelangelo Minieri; - per l’importo di 256.000,00 euro per l’accordo col calciatore Luca Minopoli; - per l’importo di 190.590,00 euro per l’accordo col calciatore Francesco Millesi; - per l’importo di 244.580,00 euro per l’accordo col calciatore Vincenzo Moretti; - per l’importo di 70.800,00 euro per l’accordo col calciatore Rudy Nicoletto; - per l’importo di 118.560,00 euro per l’accordo col calciatore Simone Puleo; - per l’importo di 173.000,00 euro per l’accordo col calciatore Vincenzo Riccio; - per l’importo di 154.594,00 euro per l’accordo col calciatore Christian Terni. La società ha fatto pervenire tempestivamente memoria difensiva depositando copiosa documentazione, chiedendo per i motivi nella stessa enunciati: “… il proscioglimento della società deferita perché il fatto non costituisce reato in ossequioso rispetto del principio di tassatività della legge per il quale nessuno può essere punito dalla legge se il fatto non è previsto dalla legge stessa come reato, in ossequioso rispetto del brocardo “nulla poena sine lege“. Ancora in via subordinata il proscioglimento per mancanza dell’elemento soggettivo del dolo, unico a giustificare l’intervento della Commissione Disciplinare sull’illecito sportivo, stante l’assenza di premeditaziane e volontarietà del fatto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna della ricorrente, si chiede il minimo della pena prevista, attesa la grave crisi economica in cui versa la stessa, determinata dalla retrocessione nella serie inferiore; la volontà di riparare il danno, confermata dal risarcimento effettuato; la incertezza dovuta agli accadimenti sportivi relativi al processo che ha visto coinvolte squadre di Serie “A” e “B”, oltre alla pluralità dei contratti posti in essere all’epoca in cui la squadra militava nel campionato di Serie “B”, non prospettando certo per essa, alcuna nefasta sorte“. All’odierno dibattimento la società si è fatta rappresentare dall’avv. Malagnini e avv.ssa De Simone i quali hanno riproposto le tesi difensive svolte nella memoria insistendo sul fatto che per tutti i calciatori, per i quali non vennero prestate le chieste garanzie, sono stati stipulati nuovi contratti, a diverse condizioni da quelle precedenti che concernevano prestazioni pel Campionato di Serie “B”, tutti resi esecutivi dalla Lega perché nei limiti di regolamento, tanto che la società aveva potuto tesserare successivamente altri calciatori, facoltà che diversamente non avrebbe potuto esercitare ai sensi delle disposizioni del richiamato C.U. n.181/A del 31/3/2006. I difensori hanno poi insistito inoltre sulla tesi favorevole alla natura ordinatoria del termine del 4 luglio 2006, previsto pel deposito delle garanzie bancarie a prima richiesta dall’art 13, 5° comma, del C.U. n. 181/A del 2006, e quindi sulla natura sanante della ristipulazione dei contratti, seguita dai visti di esecutività, con gli stessi calciatori in sostituzione di quelli precedenti per i quali erano state richieste le garanzie bancarie. La Commissione osserva: Per quanto concerne la posizione relativa al tesserato allenatore Franco Colomba il cui contratto della durata di due stagioni sportive venne stipulato il 3/10/2005, con corrispettivi differenziati per la prima e la seconda stagione, deve escludersi che fosse dovuta garanzia fidejussoria per l’eccedenza dei compensi relativi alla stagione 2006/2007 rispetto ai budgets, perché, come questa Commissione ha già avuto occasione di affermare, qual si sia la durata del contratto economico stipulato dalla società con un allenatore, il tesseramento “ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesta, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali” (art. 38, comma 3° N.O.I.F.). Nel caso di contratti poliennali, alla scadenza di ogni stagione decade automaticamente il precedente vincolo di tesseramento. Solo quando l’allenatore ne faccia esplicita richiesta (art. 38, comma 1°, N.O.I.F.) o se sia la società a farla entro il termine del 31 luglio (art. 5 dell’Accordo Collettivo tra allenatore professionista e società), può farsi luogo al rinnovamento del vincolo. Non risulta che l’allenatore Colomba abbia fatto esplicita richiesta di rinnovo del tesseramento per la società Avellino, nè che questa l’abbia richiesto. Pertanto non è ipotizzabile l’applicabilità nel caso del Colombo delle disposizioni di cui all’art. 13 del C.U. n. 181/A del 2006, e delle relative sanzioni per mancata prestazione della garanzia bancaria entro il 4 luglio 2006 col diniego conseguente della esecutorietà del contratto, in quanto il 1° luglio era venuto meno il tesseramento. Realizzerebbe invece violazione della norma di cui all’art. 13 del C.U. n. 181/A del 2006, la omessa prestazione delle garanzie fidejussorie, a copertura della eccedenza dei budgets tipo societario e di quello per singolo contratto, rilevato dalla Lega per i contratti dei calciatori Ametrano, Biancolino, Cecere, D’Andrea, Evacuo, Fusco, Minieri, Minopoli, Millesi, Moretti, Nicoletto, Puleo, Riccio e Terni. A tali contratti è stata negata l’esecutorietà con conseguente decadenza del tesseramento comunicato alla società U.S. Avellino S.pa. in data 13 luglio 2006. L’art. 12 del C.U. 181/A - 2006, lettera G) dopo aver previsto l’obbligo per le società di depositare entro determinate date le garanzie bancarie a prima richiesta nel caso che i contratti coi calciatori superino il budget tipo per singoli contratti, afferma che l’inosservanza di tale obbligo comporta il diniego di esecutività del contratto. Aggiunge inoltre che l’esecutività vale solo per la stagione corrente al momento della stipulazione, talchè la Lega si riserva ogni ulteriore valutazione, nel caso di accordi poliennali, per le annualità scadenti successivamente alla stagione 2006/2007. L’art. 13 ultimo comma, dello stesso C.U., ribadisce gli obblighi di cui sopra e cioè della prestazione delle garanzie per la parte dei corrispettivi eccedenti il budget tipo per singolo contratto. Non pare dubbio pertanto che, risultando “per tabulas” le eccedenze dai limiti posti per le società di Serie C/1 dei compensi pattuiti per la stagione 2006/2007 coi calciatori sunnominati, dovessero essere prestate le garanzie in adempimento delle sopra richiamate disposizioni. La U.S. Avellino, fatto pacifico, non le ha prestate e giustifica tale inadempimento sostenendo in sintesi, a parte le giustificazioni addotte relative alle note traversie economiche della società a seguito della retrocessione della Serie B, che l’asserita non perentorietà del termine fissato per la prestazione delle garanzie unitamente alla richiesta di proroga avanzata dalla società con lettera 4 luglio 2006 trasmessa per fax alla Lega il successivo giorno 5, avrebbe consentito alla stessa di sanare l’inadempimento, così come è stato sanato mediante la stipulazione di nuovi contratti con tutti i predetti calciatori, regolarmente resi esecutivi dalla Lega. L’assunto appare parzialmente fondato nei limiti però che seguono. Il termine di deposito delle garanzie fidejussorie deve considerarsi perentorio, anche se non espressamente definito come tale dalle norme del C.U. 181/2006. La perentorietà del termine, come nel caso di specie, si desume dalla funzionalità dell’efficacia della norma. In proposito deve ricercarsi se, a prescindere dal dettato, un termine debba essere rigorosamente osservato per lo scopo che persegue e la funzione che è destinata ad assolvere, talchè essendo assolutamente necessario che tutte le disposizioni sul tesseramento e sugli accordi e contratti vengano rigorosamente rispettate discendendo dalle inosservanze, come le norme stesse prevedono anche quando non si parla espressamente di perentorietà dei termini, decadenze e comunque perdita di efficacia degli atti, non appare dubbio che i tutti quei termini, ivi compreso quello in esame non possa non considerarsi perentorio. Ma anche se il termine in questione fosse ordinatorio, non per questo la U.S. Avellino potrebbe ritenersi esente da responsabilità nelle omissioni o inadempienze in cui è incorsa. E’ noto infatti che il termine ordinatorio può essere prorogato ma sempreché vi sia tempestiva e motivata istanza dell’obbligato all’adempimento prima della scadenza del termine, il che nella fattispecie non si è verificato perché l’istanza di proroga è stata trasmessa alla Lega il 5 luglio e cioè a termine scaduto. Discende da quanto sopra la legittimità del provvedimento (13 luglio 2006) con il quale la Lega ha negato l’esecutività dei contratti dei calciatori in questione. Dalla mancata esecutorietà del contratto discende (art. 14, comma C del C.U. 181/A del 31/3/2006), quando la stessa sia direttamente imputabile alla società, l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, lett.F C.G.S. “nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel Campionato 2006/ 2007”. In base alla norma in esame appare chiaro che la particolare sanzione è applicabile solo quando la mancata esecutività del contratto sia direttamente imputabile alla società, per cui se la mancata esecutività trovasse la sua causa genetica nell’azione o nel semplice consenso o nell’omissione dell’altro soggetto (calciatore ad es.) non potrebbe parlarsi di imputabilità diretta alla società. Orbene, in base agli atti sottoposti a questa Commissione è risultato che i calciatori Ametrano, Biancolino, Cecere, D’Andrea, Evacuo, Fusco, Minieri, Minopoli, Millesi, Moretti, Nicoletto, Puleo e Riccio ( e non tutti, come invece sostenuto dalla difesa della società in quanto ne rimane fuori il Christian Terni), proprio durante il periodo utile per la presentazione delle fidejussioni e subito dopo, stessero ricontrattando il loro precedente accordo, che peraltro concerneva compensi per la disputa di un Campionato di Serie B, per adeguarlo, quanto al corrispettivo, ai valori correnti per la disputa di un Campionato di minore serie, tanto è vero che risultano depositati, poco dopo, i nuovi contratti con i nuovi compensi, ai quali è stato concesso regolare visto di esecutività da parte della Lega. Appare evidente pertanto che il diniego dell’esecutività non può imputarsi “direttamente “ alla società, la quale, proprio per la nuova difficile situazione determinatasi con la retrocessione dalla Serie B e col consenso (evidente per quanto dopo si è verificato) dei calciatori, stava con gli stessi accordandosi per la protrazione delle prestazioni ad altre condizioni certamente più aderenti agli stessi budgets della Serie C/1. Diveniva pertanto ultronea una prestazione di garanzie fidejussorie su accordi (addirittura proroghe di contratto antecedentemente stipulati e che avevano già ricevuto l’esecutività per l’anno in corso) che entrambe le parti stavano ricontrattando e che in effetti ricontrattarono nel rispetto delle normative vigenti per la Serie C/1. Pertanto la società non è sanzionabile per quanto concerne i calciatori soprannominati, ma non può sottrarsi alla sanzione nella misura minima prevista, per quanto concerne il calciatore Christian Terni, il quale non è risultato neanche in base a presunzioni, che fosse consenziente alla ricontrattazione del vigente accordo, come in effetti non è risultato che allo stesso sia stato rinnovato, come per gli altri, il contratto, per cui la mancata esecutività decretata dalla Lega con lettera 13/7/2006 è imputabile soltanto e direttamente alla società. Per questi motivi la Commissione, ritenuta la U.S. Avellino S.p.a. responsabile nei limiti di cui sopra della violazione dell’art. 13 u.c. del C.U. 181A/2006 e visto l’art. 14 lettera D) dello stesso C.U. d e l i b e r a di infliggere alla società U.S. Avellino S.p.a. la penalizzazione dei due punti in classifica da scontarsi nel Campionato in corso.
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