LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.40/C del 06/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.40/C del 06/10/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. PERGOCREMA 1932 S.P.A.-.
La Presidenza della Lega ha deferito la società U.S. Pergocrema 1932
S.p.a. per la violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione al Comunicato
Ufficiale n. 181A del 31 marzo 2006, contenente disposizioni regolamentari in
materia di tesseramento per la stagione sportiva 2006/2007, paragrafo 12
lettera G e paragrafo 14 (sanzioni) lettera C, per non aver depositato, nel
termine perentorio del 4 luglio 2006, le garanzie fidejussorie a copertura delle
operazioni di tesseramento depositate entro il 30 giugno 2006 (saldo passivo
389.400,00 euro) per la variazione di tesseramento del calciatore Lorenzo
Crocetti.
La società ha fatto pervenire memoria difensiva per il tramite dei legali
avv.ti Leandro e Lorenzo Cantamessa.
All’odierno dibattimento la società è rappresentata dall’avv. Lorenzo
Cantamessa il quale dopo discussione conchiude per il proscioglimento della
società; in subordine, per l’applicazione di sanzione non superiore a quella
dell’ammenda in misura contenuta ritenuta l’applicabilità della violazione
dell’art. 1, comma 1 C.G.S.-.
La Commissione osserva:
L’A.S. Cittadella in data 27/6/206 depositava presso la Lega di Serie o un
“preliminare” di contratto avente ad oggetto il trasferimento al Pergocrema del
calciatore Lorenzo Crocetti, per l’importo di 400.000,00 euro.
Con lettera 18 luglio 2006 la Lega richiamando il rispetto degli adempimenti di
cui al C.U. n.181/2006 rilevava che il Pergocrema avrebbe dovuto coprire il
saldo passivo risultante, relativamente alla campagna trasferimenti 2006-
2007, in 389.400,00 euro mediante fldejussione: dichiarava pertanto la pratica
di trasferimento “nulla ad ogni effetto” non avendo il Pergocrema provveduto
al deposito della garanzia dovuta.
Il 2 agosto 2006 il Pergocrema ed il Cittadella formalizzavano con contratto
definitivo lo stesso rapporto negoziale, già dichiarato nullo come “preliminare”;
tale ultimo contratto riportava il visto di esecutività della Lega con effetto
dall’11 agosto 2006.
Il 4 agosto 2006 la Lega deferiva il Pergocrema per la violazione delle norme
sopra richiamate.
I cosiddetti “preliminari di contratto” relativi a variazione di tesseramento ai
sensi dell’art. 105 N.O.I.F., sono definiti contratti ad efficacia differita (comma
1°), sono soggetti al visto di esecutività da parte della Lega e “prevalgono, in
relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti
sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente
successivo” (comma 5).
Il C.U. 181A/2006, all’art. 12 dop aver affermato che “i rapporti tra le varie
società per la campagna trasferimenti verranno definiti in compensazione
tramite Lega di competenza con i seguenti criteri”, distinguendo gli
adempimenti a secondo della datazione delle operazioni (in particolare
disciplina sub A quella parte in essere entro il 31 agosto 2006), sub lettera C e
stabilisce che per le operazioni sub A il deposito delle fidejussioni deve essere
effettuato entro il termine “perentorio” del 4 luglio 2006 “pena la mancata
esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito”.
Il Pergocrema pertanto doveva ottemperare alla soprariferita prescrizione,
talchè correttamente la Lega ha ritenuto nullo il contratto (rectius: negato il
visto di esecutività con caducazione degli effetti del deposito).
La mancata concessione del visto di esecutività nel caso in esame sarebbe
direttamente imputabile alla società Pergocrema e comporterebbe in base al
letterale tenore dell’art. 14 lettera C del citato C.U., la sanzione minima della
penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nel corrente Campionato.
Senonchè è convincimento della Commissione che i fatti come sopra
rappresentati sono al di fuori delle ipotesi sanzionatorie.
E’ condivisibile l’identificazione che la difesa fa della “ratio” delle norme; esse
tendono da un lato a proteggere e dall’altro a sanzionare se violato, il principio
generale dell’affidamento che tutte le parti coinvolte nei rapporti contrattuali
fanno sulle dichiarazioni che quei rapporti sottendono.
Se ciò è vero, il fatto che il “preliminare” cui è stato negato il visto di
esecutività, sia stato immediatamente sostituito da un contratto, ma questa
volta definitivo, alle stesse e identiche condizioni ed in perfetta regola con gli
obblighi di solvibilità e garanzia tanto da averne ricevuto il visto di esecutività
della Lega, da un lato esclude ogni intenzionalità intesa a violare
quell’affidamento che le parti coinvolte facevano sull’accordo preliminare, e
che è oggetto di tutela delle norme, e dall’altro svuota la contestata violazione
o meglio la riduce ad un evento meramente formale senza conseguenza di
sorta che certamente la norma non ha inteso e non intende sanzionare con
tale severità.
E’ ancora da tener presente, a parere della Commissione, che quella mancata
esecutività dei contratti di cui tratta l’art. 14, comma C, del C.U. 181A/2006,
che comporta una sì grave sanzione va inteso come provvedimento cui non
segue o non possa seguire alcun “ravvedimento operoso” per cui anche sotto
questo profilo appare corretto ritenere non sanzionabile il fatto ascritto alla
incolpata società.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere la società U.S. Pergocrema 1932 S.p.a. dalle violazioni ad
essa ascritte.
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