LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.40/TB DEL 24 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.40/TB DEL 24 GENNAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L.-. Su deferimento della Presidenza della Lega Professionisti Serie C è stata contestata alla società A.S. Viterbese Calcio S.r.l. la violazione di cui all’art. 12 comma 5/a, in relazione al punto 11 del C.U. n.221 del 3 aprile 2006, per avere fatto prendere parte alla gara Viterbese-Ternana del 2 dicembre 2006 - Campionato “D.Berretti” - il calciatore Paternesi Michele, non avente titolo a parteciparvi per non avere la Lega concesso il visto di esecutività alla relativa pratica di tesseramento presentata dalla società. La società deferita non ha presentato alcuna memoria ed all’odierna riunione nessuno è comparso a rappresentarla. La Commissione, rilevato che dagli atti acquisiti risulta che la società incolpata ha fatto partecipare alla gara suindicata il calciatore Paternesi Michele che non aveva a titolo per prendervi parte, ritiene documentalmente provata la contestata violazione applicando conseguentemente alla A.S. Viterbese Calcio S.r.l. la sanzione della perdita della gara disputata con la Ternana il 2 dicembre 2006. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere alla società A.S. Viterbese Calcio S.r.l. la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, Campionato “D.Berretti” Viterbese- Ternana del 2/12/2006, con il punteggio di 0-3 a favore della società Ternana.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it