LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.45/C del 11/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE SHALA RJIAT (C.U. N.29/C DEL 26/9/2006 GARA SAMBENEDETTESE-FOGGIA DEL 24/9/2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.45/C del 11/10/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE SHALA RJIAT (C.U. N.29/C
DEL 26/9/2006 GARA SAMBENEDETTESE-FOGGIA DEL 24/9/2006).
Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il
Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Shala Rjat la squalifica per quattro
gare effettive, contestandogli di avere – durante la gara disputatasi il giorno
24/9/2006 fra essa reclamante e la Sambenedettese – compiuto quanto
descritto nella motivazione dell’addotto provvedimento, la società U.S. Foggia
S.p.a. dichiara di ritenere la sanzione “eccessivamente punitiva in relazione ai
fatti così come accaduti”.
Conseguentemente chiede che detta sanzione venga adeguatamente
ridotta.
A suffragio di tale richiesta la reclamante assume che, a suo dire, l’atto
di cui viene fatto debito al proprio tesserato di avere commesso verso un
avversario non ha prodotto a questi “danni fisici”, l’espressione effettivamente
rivolta dall’incolpato all’arbitro dopo la notifica del provvedimento di espulsione
deve considerarsi “irriguardosa (non offensiva)”, il contestato comportamento
nei confronti di addetti della squadra ospitante era stato assunto dal calciatore
interessato con l’intento di difendersi da una tentata aggressione.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene
non possa condividersi la riduttiva connotazione attribuita dal reclamante a
ciascuna delle azioni ascritte all’incolpato e che, di converso, i titoli di
incolpazione contestati dal Primo Giudice trovano piena corrispondenza con
la ricostruzione degli episodi quali emergono dai documenti ufficiali (alle cui
risultanze, giova ricordare, il Codice di Giustizia Sportiva conferisce vigore di
prova privilegiata), così che al decisione impugnata risulta non viziata né per
quanto attiene al titolo delle contestazioni, né sotto il profilo di una corretta
graduazione della sanzione.
Se ne impone, di conseguenza, l’integrale conferma.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Foggia S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.45/C del 11/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE SHALA RJIAT (C.U. N.29/C DEL 26/9/2006 GARA SAMBENEDETTESE-FOGGIA DEL 24/9/2006)."