LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.45/C del 11/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORE ALESSANDRO DIAMANTI (C.U. N.36/C DEL 3/10/2006 GARA ROVIGO-PRATO DEL 1/10/2006) CON PROCEDURA D’URGENZA.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.45/C del 11/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORE ALESSANDRO DIAMANTI (C.U. N.36/C DEL 3/10/2006 GARA ROVIGO-PRATO DEL 1/10/2006) CON PROCEDURA D’URGENZA. Espulso per doppia ammonizione - prima per fallo di mani e poi per aver calciato lontano il pallone a gioco fermo dopo aver commesso il fallo - il calciatore Alessandro Diamanti (A.C. Prato S.p.a.) è stato squalificato per una gara dal Giudice Sportivo “per condotta non regolamentare e per condotta ostruzionistica”. Avverso la delibera indicata in oggetto ha proposto reclamo la società per ottenere “la revoca delle due ammonizioni”. Sostiene che la prima ammonizione non poteva essere comminata per l’intervenuta modifica del Regolamento del Giuoco del Calcio che, per l’assunzione di tale provvedimento, non prevede più il semplice fallo di mano non interruttivo di un’importante azione di gioco e, per la seconda, che il fallo attribuito al Diamanti sarebbe stato commesso da altro calciatore. Intervenuta all’odierna discussione tramite un proprio rappresentante, l’A.C. Prato ha offerto come prova del proprio assunto una cassetta nella quale è registrata la seconda azione ed ha poi insistito per l’accoglimento del reclamo. Osserva la Commissione che, ai sensi dell’art. 25 comma 2 C.G.S., non è ad essa consentito esprimere un giudizio avverso l’impugnazione di ammonizioni comminate dall’arbitro durante lo svolgersi di una gara e, già per questo verso, il reclamo dovrebbe essere considerato inammissibile. Tuttavia, essendo stato eccepito l’errore di persona sopra descritto, pare opportuno affrontare in merito questa vicenda. Orbene, dalla visione del filmato risulta che il fallo è stato effettivamente commesso da altro calciatore ed anche che, fischiata la punizione, Alassandro Diamanti ha volontariamente allontanato il pallone per ritardare così la ripresa del gioco. Il Giudice Sportivo ha correttamente qualificato gli episodi come condotta non regolamentare e ostruzionistica ed ha ineccepibilmente irrogato la sanzione della squalifica per una gara derivata dall’espulsione per doppia ammonizione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Prato S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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