LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.45/C del 11/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORE ALESSANDRO DIAMANTI (C.U. N.36/C DEL 3/10/2006 GARA ROVIGO-PRATO DEL 1/10/2006) CON PROCEDURA D’URGENZA.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.45/C del 11/10/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA
GARA EFFETTIVA CALCIATORE ALESSANDRO DIAMANTI (C.U. N.36/C
DEL 3/10/2006 GARA ROVIGO-PRATO DEL 1/10/2006) CON PROCEDURA
D’URGENZA.
Espulso per doppia ammonizione - prima per fallo di mani e poi per
aver calciato lontano il pallone a gioco fermo dopo aver commesso il fallo - il
calciatore Alessandro Diamanti (A.C. Prato S.p.a.) è stato squalificato per una
gara dal Giudice Sportivo “per condotta non regolamentare e per condotta
ostruzionistica”.
Avverso la delibera indicata in oggetto ha proposto reclamo la società
per ottenere “la revoca delle due ammonizioni”. Sostiene che la prima
ammonizione non poteva essere comminata per l’intervenuta modifica del
Regolamento del Giuoco del Calcio che, per l’assunzione di tale
provvedimento, non prevede più il semplice fallo di mano non interruttivo di
un’importante azione di gioco e, per la seconda, che il fallo attribuito al
Diamanti sarebbe stato commesso da altro calciatore.
Intervenuta all’odierna discussione tramite un proprio rappresentante,
l’A.C. Prato ha offerto come prova del proprio assunto una cassetta nella
quale è registrata la seconda azione ed ha poi insistito per l’accoglimento del
reclamo.
Osserva la Commissione che, ai sensi dell’art. 25 comma 2 C.G.S.,
non è ad essa consentito esprimere un giudizio avverso l’impugnazione di
ammonizioni comminate dall’arbitro durante lo svolgersi di una gara e, già per
questo verso, il reclamo dovrebbe essere considerato inammissibile. Tuttavia,
essendo stato eccepito l’errore di persona sopra descritto, pare opportuno
affrontare in merito questa vicenda.
Orbene, dalla visione del filmato risulta che il fallo è stato
effettivamente commesso da altro calciatore ed anche che, fischiata la
punizione, Alassandro Diamanti ha volontariamente allontanato il pallone per
ritardare così la ripresa del gioco.
Il Giudice Sportivo ha correttamente qualificato gli episodi come
condotta non regolamentare e ostruzionistica ed ha ineccepibilmente irrogato
la sanzione della squalifica per una gara derivata dall’espulsione per doppia
ammonizione.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Prato S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.45/C del 11/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORE ALESSANDRO DIAMANTI (C.U. N.36/C DEL 3/10/2006 GARA ROVIGO-PRATO DEL 1/10/2006) CON PROCEDURA D’URGENZA."