LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.50/C del 18/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANIELE GREGORI (C.U. N.36/C DEL 3/10/2006 GARA LUCCHESE-PRO SESTO DEL 1/10/2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.50/C del 18/10/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRO SESTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANIELE GREGORI (C.U. N.36/C
DEL 3/10/2006 GARA LUCCHESE-PRO SESTO DEL 1/10/2006).
La società A.C. Pro Sesto S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice
Sportivo ha irrogato al calciatore Daniele Gregori la squalifica per tre gare
effettive per “aver colpito volontariamente con una gomitata al volto un
avversario in azione di gioco”.
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso
dal proprio tesserato, assumendo che nella specie non tratterebbesi di colpo
volontario, semmai di condotta ostruzionistica, ma comunque non di condotta
violenta.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene inammissibile
la prova televisiva, ai sensi dell’art.31 C.G.S.-.
Questa Commissione, inoltre, ritiene che nella specie l’incolpato, seppur
nel corso di un contrasto di gioco, ha comunque colpito volontariamente,
come del resto inequivocabilmente acclarato dall’arbitro, un avversario con
una gomitata, costringendolo ad essere assistito per le cure del caso.
Orbene non vi è chi non veda che il colpire con una gomitata un
avversario costituisca un atto oggettivamente idoneo a causare un danno
fisico all’avversario, e quindi un comportamento violento ed antisportivo, (e ciò
indipendentemente dal fatto che la condotta posta in essere dall’incolpato si
sia svolta in un contrasto di gioco), come tale sanzionabile automaticamente
con la pena minima edittale prevista dall’art. 14, comma 2 bis C.G.S.,
correttamente applicata dal Giudice Sportivo.
Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all’art.
14, comma 1 C.G.S., che la sanzione irrogata sia equa e proporzionata al
disvalore concreto del fatto, che deve essere qualificato come violento,
reputando la Commissione commisurata alla natura ed alla gravità
dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per tre gare effettive.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Pro Sesto S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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