LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.57/C del 25/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FABIO TRICARICO (C.U. N.49/C DEL 17/10/2006 GARA MONZA-GROSSETO DEL 15/10/2006) CON PROCEDURA D’URGENZA.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.57/C del 25/10/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO
SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FABIO TRICARICO
(C.U. N.49/C DEL 17/10/2006 GARA MONZA-GROSSETO DEL 15/10/2006)
CON PROCEDURA D’URGENZA.
Con reclamo urgente del 20 ottobre 2006, la società Monza Brianza
1912, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Ferraguto e Umberto
Papa, ricorreva innanzi a questa Commissione avverso la decisione del
Giudice Sportivo del 16-17 ottobre 2006 consistente nella squalifica per tre
gare effettive del calciatore Fabio Tricarico, per aver colpito volontariamente
con una gomitata al volto un avversario durante la gara Monza-Grosseto del
15 ottobre 2006.
Nel reclamo citato si contestava la sanzione inflitta al giocatore per la
presunta assenza del fatto a lui addebitato, in quanto “ non solo l’arbitro non
era nelle condizioni di poter constatare quanto (egli sostenesse) essere
avvenuto”, ma il fatto descritto nel referto arbitrale era il “frutto della
simulazione operata dal calciatore del Grosseto”. A riprova di tale tesi, il
legale della reclamante produceva delle immagini televisive in grado di
dimostrare l’errore cui sarebbe incorso l’arbitro.
Ancor prima di valutare il merito della reclamante, appare qui
opportuno rammentare quali siano i limiti che l’attuale ordinamento impone ai
Giudici Sportivi nella acquisizione in via istruttoria della cosiddetta prova
televisiva. L’uso di tale strumento di indagine è, infatti, regolato dall’art.31 del
C.G.S. che, all’uopo, consente l’acquisizione delle immagini televisive nei
casi in cui ci sia un errore di persona o l’evento sia sfuggito alla vista degli
ufficiali di gara.
Nella fattispecie, al contrario, l’arbitro descrive il comportamento del
Tricarico e lo qualifica come volontario dimostrando, così, di averlo osservato
e di aver tratto delle conclusioni precise sui fatti svoltisi sul terreno di gioco.
Se il Giudice Sportivo, di qualsiasi grado, potesse qualificare diversamente il
comportamento di un giocatore espressamente descritto dal direttore di gara
verrebbe meno quel principio di fede privilegiata che l’ordinamento sportivo
attribuisce alla ricostruzione dei fatti descritta nel referto ufficiale di gara.
Per i motivi su esposti, la Commissione non può acquisire né visionare
le immagini televisive prodotte dalla reclamante.
Alla luce della ricostruzione dei fatti descritta nel rapporto del direttore
di gara e sulla base della volontarietà dell’atto commesso dal Tricarico, non
può questa Commissione che valutare quale congrua e correttamente afflittiva
la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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