LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.57/C del 25/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MAURIZIO BEDIN (C.U. N.42/C DEL 10/10/2006 GARA PISA-PADOVA DELL’8/10/2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.57/C del 25/10/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MAURIZIO BEDIN (C.U. N.42/C DEL
10/10/2006 GARA PISA-PADOVA DELL’8/10/2006).
Con atto in data 11/10/2006 la società Calcio Padova S.p.a. ha
preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.
Successivamente in data 18/10/2006 la suddetta ha fatto pervenire fax
di rinuncia, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di
Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito
della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Calcio Padova
S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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