LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.60/TB DEL 21 MARZO 2007 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” RECLAMO CALCIATORE GIAN MARCO ITALIA (BOCA SAN LAZZARO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. N.53/TB DEL 7/3/2007 GARA BOCA SAN LAZZARO-GUBBIO DEL 3 MARZO 2007).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.60/TB
DEL 21 MARZO 2007
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
RECLAMO CALCIATORE GIAN MARCO ITALIA (BOCA SAN LAZZARO
S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U.
N.53/TB DEL 7/3/2007 GARA BOCA SAN LAZZARO-GUBBIO DEL 3
MARZO 2007).
Avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale è stata inflitta al
calciatore Gian Marco Italia la squalifica per quattro gare effettive ha proposto
reclamo il suddetto ritenendo eccessiva la sanzione disciplinare irrogatagli.
La Commissione, esaminati gli atti, ritiene il reclamo destituito di
fondamento.
Ed invero, dal rapporto arbitrale si evince che il reclamante a palla
lontana ha colpito con un calcio un avversario facendolo cadere a terra,
ponendo così in essere una condotta violenta sanzionata dall’art.14, comma 2
bis, lett.b) C.G.S.-. A ciò deve aggiungersi che, una volta espulso, ha rivolto
all’indirizzo del direttore di gara delle espressioni gravemente irriguardose.
Alla luce di quanto suesposto, la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo
deve ritenersi equa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Gian Marco Italia (Boca San Lazzaro
S.r.l.).
La tassa va addebitata.
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