LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63/C del 27/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA TERNANA-SALERNITANA DEL 24 SETTEMBRE 2006 CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 3 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SALERNITANA (C.U. N.29/C DEL 26/9/2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63/C del 27/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA TERNANA-SALERNITANA DEL 24 SETTEMBRE 2006 CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 3 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SALERNITANA (C.U. N.29/C DEL 26/9/2006). La Commissione, - ritenuto che il provvedimento impugnato dal Giudice Sportivo, pur dando atto della presentazione di preannuncio di reclamo da parte della Ternana Calcio S.p.a., proposto ai sensi dell’art.24 comma 9 C.G.S., ciononostante decide nel merito senza attendere la presentazione dei motivi cha andavano presentati entro il settimo giorno successivo a quello di svolgimento della gara; - ritenuto che la decisione assunta dal Giudice Sportivo presuppone una declaratoria, ancorché non espressa, di inammissibilità del gravame proposto dalla Ternana Calcio S.p.a.; - visto l’art.32 comma 5 C.G.S. d e l i b e r a di annullare in “parte qua” la decisione impugnata e rinvia l’esame di merito allo stesso Giudice Sportivo. La tassa non va addebitata.
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