LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.64/C del 31/10/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARA TERNANA – SALERNITANA DEL 24 SETTEMBRE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ TERNANA CALCIO SPA AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA (DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE Com. Uff. n. 63/C del 27.10.2006)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.64/C del 31/10/2006
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/1 "
GARA TERNANA – SALERNITANA DEL 24 SETTEMBRE 2006 E RECLAMO
SOCIETA’ TERNANA CALCIO SPA AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA DELLA
PERDITA DELLA GARA (DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE Com. Uff. n.
63/C del 27.10.2006)
- Il Giudice Sportivo,
letta la delibera della Commissione Disciplinare di questa Lega adottata in data 27
Ottobre 2006 con la quale annulla la decisione impugnata e rinvia l’esame di merito a
questo Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo della società Ternana,
o s s e r v a
- che l’art. 15 lett. c) delle N.O.I.F., stabilisce che le società per ottenere l’affiliazione
alla F.I.G.C. e quindi l’iscrizione al Campionato di competenza devono dichiarare di
avere la disponibilità di un campo di gioco, intendendosi per “disponibilità” la facoltà di
utilizzare ed usare il bene senza limiti, restrizioni o condizionamenti;
- che essendo lo Stadio “L. Liberati” di Terni di proprietà del predetto Comune, la
richiesta “disponibilità “ non può essere ottenuta dalla società che intende
avvalersene, se non previa stipulazione di apposita convenzione con l’ente pubblico
proprietario;
- che la gara in oggetto non si è disputata per l’inaccessibilità dello stadio innanzi citato
da parte delle squadre e degli ufficiali di gara tutti ivi puntualmente sopraggiunti;
- che nella circostanza, come già emergente dagli atti ufficiali esaminati in occasione
della precedente delibera con Com. Uff. n. 29/C del 26.9.2006, è nei fatti riscontrabile
che la società Ternana non aveva la facoltà di utilizzo dell’impianto sportivo;
- che il venir meno di tale facoltà, con conseguente mancata effettuazione di una gara,
non può considerarsi causa di forza maggiore, ma evento la cui responsabilità ricade
inevitabilmente sulla società ospitante che si sottrae alla garanzia offerta al momento
dell’iscrizione al Campionato;
- nè pare apprezzabile la tesi che l’impedimento alla disputa della gara proviene da un
soggetto, terzo, quale è l’amministrazione Comunale di Terni, perchè tale assunto si
riferisce a problematiche afferenti a rapporti esterni all’ambito federale, che non
possono assumere conseguenze pregiudizievoli alla regolare disputa del Campionato
e quindi ai legittimi interessi delle altre società che vi partecipano.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo proposto dalla società Ternana e di infliggere alla stessa la
punizione sportiva della perdita della gara in oggetto, con il punteggio di 0 a 3 a favore
della società Salernitana.
- La tassa va addebitata.
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