LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.65/C del 02/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO CALCIATORE MANUELE DEL NERO (CARRARESE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.56/C DEL 24/10/2006 GARA CASTELNUOVO G.-CARRARESE DEL 22 OTTOBRE 2006) CON PROCEDURA D’URGENZA.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.65/C del 02/11/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO CALCIATORE MANUELE DEL NERO (CARRARESE CALCIO
S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.56/C DEL
24/10/2006 GARA CASTELNUOVO G.-CARRARESE DEL 22 OTTOBRE
2006) CON PROCEDURA D’URGENZA.
Interponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice
Sportivo gli ha irrogato la squalifica per tre gare effettive avendo – nel corso
della gara disputatasi il 22/10/2006 fra le società Castelnuovo G., nella
circostanza società ospitante, e la Carrarese – “colpito con una manata al
volto un avversario a giuoco fermo”, il calciatore Emanuele Del Nero,
tesserato della Carrerese Calcio S.r.l., assume doversi tale sanzione a suo
avviso ritenere eccessiva in rapporto alla realtà dell’accaduto e chiede, per i
motivi esposti nell’atto di impugnazione, che l’entità della stessa venga
congruamente ridotta.
Nel corso della richiesta di audizione personale il reclamante ha
ulteriormente illustrato i motivi della doglianza ed insistito nella richiesta.
In particolare l’interessato, dopo aver ammesso di avere nella circostanza
volontariamente colpito un avversario con una manata al volto, a giuoco
fermo, ha peraltro precisato di essersi così comportato reagendo
istintivamente ad una “forte testata” da questi infertagli ed al conseguente
“forte dolore subito”, peraltro senza la minima intenzione di arrecare danno di
sorta all’antagonista.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, ascoltato
il reclamante – constatato il sicuro fondamento dell’addebito contestato, sia
per quanto attiene al fatto che sotto il profilo dell’elemento intenzionale,
rilevato il non potersi negare al gesto compiuto dall’incolpato la sicura
connotazione di atto comunque violento, né essendo dal Codice di Giustizia
Sportiva prevista quale circostanza attenuante l’avere eventualmente agito
per reazione ad un fatto ingiusto altrui (circostanza oltretutto affermata senza
trovare riscontro nei documenti ufficiali) – ritiene non possa condividersi la
riduttiva connotazione attribuita dal reclamante a quanto nel contesto da
questi commesso.
Ciò posto, risultando l’entità della squalifica inflitta ineccepibile anche
sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione irrogata –
corrispondente a quella edittale espressamente prevista dal citato C.G.S. per
atti del genere – l’impugnata decisione merita integrale conferma.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Emanuele Del Nero (Carrarese
Calcio S.r.l.).
La tassa va addebitata.
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