LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.70/C del 08/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANGELO RAFFAELE NOLE’ (C.U. N.56/C DEL 24/10/2006 GARA POTENZA-RENDE DEL 22 OTTOBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.70/C del 08/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANGELO RAFFAELE NOLE’ (C.U. N.56/C DEL 24/10/2006 GARA POTENZA-RENDE DEL 22 OTTOBRE 2006). Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo gli ha irrogato la squalifica per tre gare effettive avendo - nel corso della gara disputatasi il 22/10/2006 fra le società Potenza, nella circostanza società ospitante, cd il Rende - “colpito volontariamente con un calcio un avversario a giuoco fermo”, il calciatore Nolè Angelo Raffaele, tesserato del Calcio Potenza S.r.l., assume che la motivazione del provvedimento impugnato “non trova riscontro nella realtà dei fatti”, dei quali offre una propria diversa versione. Chiede quindi, per i motivi esposti nell’atto di impugnazione, che l’entità della sanzione come sopra irrogatagli venga ridotta. In particolare l’interessato afferma di avere nella considerata circostanza colpito con i tacchetti ad una gamba, “in maniera del tutto involontaria, soprattutto non violenta” un avversario, a causa della perdita di equilibrio cagionatagli da una spinta da questi ricevuta. La Commissione Disciplinare letto il reclamo, esaminati gli atti, constatato che la riduttiva ricostruzione dell’accaduto resa dall’interessato trova decisa smentita nelle risultanze dei documenti ufficiali (fonte, giova ricordare, di prova privilegiata per gli Organi della Giustizia Sportiva su espressa disposizione del relativo Codice), che pertanto l’addebito contestato risulta fondato sia per quanto attiene al fatto, sia sotto il profilo dell’elemento intenzionale, e che non è dato negare al gesto compiuto dall’incolpato la sicura connotazione di atto comunque violento, ritiene la doglianza priva di pregio. Ciò posto, risultando l’entità della squalifica inflitta ineccepibile anche sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione irrogata - corrispondente a quella edittale espressamente prevista dall’art. 14 del citato C.G. S. per atti di violenza - l’impugnata decisione merita integrale conferma. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Calcio Potenza S.r.l.-. La tassa va addebitata. Errata Corrige: in riferimento al C.U. n.68/C dell’8 Novembre 2006 relativamente al reclamo Potenza leggasi RECLAMO CALCIATORE ANGELO RAFFAELE NOLE’ (A.S. CALCIO POTENZA S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.56/C DEL 24/10/2006 GARA POTENZA-RENDE DEL 22 OTTOBRE 2006).
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