LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.71/C del 08/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2006 DIRIGENTE ANGELO RICCARDI ED AMMENDA 750,00 EURO (C.U. N.49/C DEL 17/10/2006 GARA MANFREDONIA-RAVENNA DEL 15 OTTOBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.71/C del 08/11/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO
INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2006 DIRIGENTE ANGELO
RICCARDI ED AMMENDA 750,00 EURO (C.U. N.49/C DEL 17/10/2006
GARA MANFREDONIA-RAVENNA DEL 15 OTTOBRE 2006).
La società S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. ha interposto rituale e
tempestivo reclamo avverso le decisioni con cui il Giudice Sportivo ha
irrogato:
- al proprio dirigente sig. Riccardi Angelo, nella circostanza “dirigente
accompagnatore”, l’inibizione fino a tutto il 31/12/2006, per avere – nel corso
della gara disputatasi il giorno 10/10/2006 fra essa reclamante ed il Ravenna
– tenuto nei confronti di uno degli assistenti arbitrali, nonché, di poi, dello
stesso arbitro e del collaboratore dell’Ufficio Indagini, i censurabili
comportamenti descritti nella motivazione dell’addotto provvedimento;
- ad essa società l’ammenda di 750,00 euro, per il comportamento,
parimenti descritto nella parte motivo della decisione, tenuto sempre nel corso
della detta gara dai propri sostenitori.
Sanzioni che, in forza delle argomentazioni difensive svolte, la reclamante
dichiara di ritenere: “assolutamente abnorme e sproporzionata” la durata
dell’inibizione inflitta al sig. Riccardi; “troppo onerosa e penalizzante rispetto al
reale succedersi degli eventi”, l’entità dell’ammenda ad essa comminata.
Consequenzialmente chiede una congrua riduzione di entrambe.
Questo poiché, a suo dire, i censurati comportamenti devono essere
rispettivamente ricondotti nei limiti “dell’ingiuria e dell’offesa” (non anche della
minaccia) quelli ascritti al dirigente di cui trattasi; del lancio di oggetti “pochi e
di modeste dimensioni” da parte dei propri sostenitori.
Nel corso della richiesta audizione personale, l’avv. Eduardo Chiacchio,
delegato a rappresentare la società reclamante, ha ulteriormente illustrato i
motivi del gravame.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, ascoltate le
argomentazioni svolte dal patrocinatore della reclamante, esaminati gli atti, è
dell’avviso che il gravame meriti positiva considerazione unicamente per
quanto attiene la posizione del dirigente sig. Riccardi, essendo pervenuta al
convincimento che i titoli di incolpazione emersi, essere stati correttamente
contestati, trovino adeguata sanzione nell’inibizione fino al tutto il 15/12/2006,
risultando viceversa adeguatamente graduata la misura dell’ammenda
comminata alla società.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società S.S. Manfredonia Calcio
S.r.l. riducendo la squalifica al Riccardi fino a tutto il 15/12/2006 e
confermando l’ammenda.
La tassa non va addebitata.
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