LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.74/C del 10/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA PERGOCREMACARPENEDOLO DEL 3 SETTEMBRE 2006 CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 3 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CARPENEDOLO (C.U. N.22/C DEL 19/9/2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.74/C del 10/11/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO
PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA PERGOCREMACARPENEDOLO
DEL 3 SETTEMBRE 2006 CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 3 A
FAVORE DELLA SOCIETÀ CARPENEDOLO (C.U. N.22/C DEL 19/9/2006).
A seguito della gara di Serie C/2 Pergocrema - Carpenedolo effettuata
il 3 settembre 2006 conclusasi col punteggio di 2 - 0, il Giudice Sportivo sulla
base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, nulla provvedeva in ordine
alla gara predetta se non l’applicazione di una ammonizione per 2^ infrazione
al calciatore Toma Ronny Diuk (C.U. n.10/C del 5/9/2006 contenente i risultati
delle gare di C/1 e C/2 disputate il 2 e 3 settembre 2006).
Il successivo 15 settembre, l’A.C. Carpenedolo indirizzava al Giudice
Sportivo, presso la Lega Professionisti di Serie C, un “ricorso verso la
posizione irregolare del calciatore Bonomi Matteo nella gara di Campionato
Serie C/2 girone A, Pergocrerna - Carpenedolo del 3 settembre 2006”..
Col reclamo, pervenuto in Lega il 18 settembre 2006, la società
Carpenedolo segnalava che il calciatore Bonomi del Pergocrema era stato
impiegato nella gara sopra ricordata in pendenza di squalifica per una
giornata, non scontata.
Chiedeva pertanto la non omologazione della gara in parola.
Il Giudice Sportivo, senza alcun riferimento al citato “ricorso” del
Carpendolo, precisando di conoscere della questione “in base ai poteri
previsti dall’art. 24 C.G.S.”, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 22/C del
19 settembre 2006, accertato che il calciatore Bonomi aveva partecipato alla
gara pur dovendo scontare la squalifica per recidività in ammonizioni,
maturata in occasione della gara Play-0ff Rodendo / Saiano nel precedente
Campionato di Serie D 2005 - 2006 disputata in data 21 maggio 2006 e non
potuta scontare nella predetta stagione sportiva in quanto la società per il
quale lo stesso era tesserato non aveva più disputato gare, deliberava di
infliggere alla società Pergocrema la punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di O a 3 a favore della società Carpenedolo e di
infliggere al calciatore una ammonizione quale prima infrazione.
Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo reclamo la società
U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. sostenendo:
a) che il provvedimento impugnato è viziato da nullità in quanto il Giudice non
può assumere provvedimento “d’ufficio” per gare delle quali ha già omologato
il risultato in base agli atti ufficiali pervenutigli dopo la gara medesima e quindi
è ormai privo di poteri in proposito;
b) che, oltretutto, il Giudice ha assunto tale provvedimento in base a
documentazione e notizie ricavate dal reclamo, inammissibile, della società
antagonista, pervenuto in Lega a distanza di ben tredici gironi dalla disputa
della gara senza essere stato preceduto dal rituale preannuncio e poi con
mancato rispetto di tutti i termini perentori prescritti dall’art. 24 comma 5
C.G.S.;
c) il Giudice infine non avrebbe tenuto conto della maturata decadenza, per
l’inutile decorso del termine di sette giorni dalla disputa della gara, ai sensi
all’art. 25, comma 5 C.G.S.-.
All’odierno dibattimento sono presenti l’avv. Mattia Grassani munito di
delega in rappresentanza della società Pergocrema e dott.ssa Bellomo e sig.
Bosio in rappresentanza della A.C. Carpenedolo che quale controinteressata
ha fatto pervenire il 4 ottobre 2006 proprie controdeduzioni al reclamo
proposto dalla società Pergocrema a lei pervenuto il 29/9/2006.
La difesa della reclamante in via pregiudiziale ha eccepito la
inammissibilità delle controdeduzioni trasmesse dalla controparte senza
l’osservanza dei termini di tre giorni prescritti dagli artt. 34, comma 3 e 32,
comma 6, C.G.S.-.
I rappresentanti della U.S. Carpenedolo hanno insistito per la loro
ammissione al dibattimento.
La Commissione, in via preliminare, con ordinanza, emessa in camera
di consiglio ha così disposto:
“rilevato che l’A.C. Carpendolo ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni al
reclamo dell’U.S. Pergocrema con contestuale richiesta di audizione in data
4/10/2006;
- che il reclamo era stato ricevuto dall’A. C. Carpendolo in data 29/9/2006;
- che pertanto non risultano osservati i termini di tre giorni previsti dagli
artt.34, comma 3 e 32, comma 6 C.G.S.-.
- che tali termini sono perentori ai sensi dell’art. 34, comma 6, C. G. S.;
Dichiara
inammissibili le difese prodotte dall’A. C. Carpenedolo e decaduta dal diritto di
essere sentita”.
Il difensore della reclamante, dopo la discussione, ha richiamato le
conclusioni specifiche contenute nel reclamo.
La Commissione conferma innanzitutto il provvedimento concernente la
inammissibilità delle difese prodotte tardivamente dall’A.C. Carpendolo e la
esclusione della stessa società dall’odierno dibattimento per le decadenze
evidenziate nella sopratrascritta ordinanza.
Quanto al reclamo ritiene che lo stesso sia fondato in base ai motivi
che seguono.
Il Giudice Sportivo giudica in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento
delle gare ai sensi dell’art. 24 comma 3 C.G.S. con le esclusioni ivi descritte;
giudica altresì in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o
assistenti di parte impiegati in gare.
Il relativo procedimento si instaura d’ufficio, sulla base delle risultanze dei
documenti ufficiali di gara, o su reclamo di parte (assoggettato a termini
perentori la cui inosservanza provoca inammissibilità dello stesso), con
preannuncio entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara da
integrarsi con le motivazioni entro il settimo giorno successivo (art. 24, commi
8 e 9 C.G.S.).
Dalle sopra indicate norme si desume:
a) che il procedimento d’ufficio nella materia può svolgersi esclusivamente
sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara ed è chiaro il riferimento alla
funzione che il Giudice esplica e può esplicare solo dopo aver ricevuto i
rapporti relativi alle gare, in osservanza di quanto dispone l’art. 31, commi
Aa/1, Cc/ 1.
Quindi l’intervento d’ufficio del Giudice Sportivo è e non può essere altro se
non quello che egli esercita subito dopo le gare e comporta le decisioni che
vengono riportate nel primo Comunicato Ufficiale successivo (salva la
pubblicazione in altra data quando per la decisione di un eventuale reclamo
sia necessaria l’attesa del decorso dei sette giorni ai fini del deposito delle
motivazioni del reclamo).
b) che il Giudice Sportivo giudica anche su reclamo di parte, purché lo stesso
sia tempestivamente proposto e coltivato a pena di inammissibilità, giusta i
disposti dell’art. 31, comma Cc/2, e dell’art. 24, commi 8 e 9 C.G.S.-.
Al di fuori di tali ipotesi il Giudice Sportivo, nei procedimenti in ordine
alla regolarità dello svolgimento della gara e, in particolare, alla posizione
irregolare dei tesserati che hanno partecipato alla gara, non può esercitare la
propria funzione in quanto “functus munere”.
Nella specie il provvedimento pronunciato a carico della società
Pergocrema e del calciatore Bonomi Matteo, fuori dal predetto schema,
riportato nel C.U. n. 22/C del 19/9/2006 è nullo.
Ma anche sotto altro profilo il provvedimento oggetto di impugnazione è
viziato.
L’art. 25 C.G.S. offre ulteriore e residua possibilità processuale di
portare a giudizio la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte
ad una gara, prevedendo il generale potere - dovere degli Organi Federali, tra
i quali gli organi direttivi delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, di deferire,
tra l’altro, alla Commissione Disciplinare, che in tal caso giudica in primo
grado le società e i calciatori per la irregolare posizione di questi ultimi, sullo
stesso piano pertanto di quello del Giudice Sportivo nelle stesse violazioni.
Il deferimento, però, deve essere effettuato entro il settimo giorno dallo
svolgimento della gara: si tratta di termine perentorio la cui inosservanza
rende inammissibile il deferimento stesso.
Come è noto, la ratio, correttamente richiamata dalla reclamante, della
previsione di tale termine, certamente breve e certamente perentorio per
quanto dispone l’art.34, comma 6 C.G.S., risiede nella necessità di garantire
certezza e regolarità allo svolgimento dei Campionati. Quindi la decisione
impugnata assunta d’ufficio, presenta un ulteriore vizio che comporterebbe
comunque il suo annullamento per non aver tenuto conto dell’avvenuto
decorso, al momento della pronuncia, del termine di decadenza il quale,
proprio per le ragioni ad esso sottese non può ritenersi applicabile soltanto ai
deferimenti degli Organi Federali, ma anche a qualsiasi altra acquisizione
della irregolarità che venga portata a giudizio.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. annullando
la punizione sportiva della perdita della gara Pergocrema-Carpenedolo del
3/9/2006.
La tassa non va addebitata.
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