LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.75/C del 10/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETÀ SASSARI TORRES 1903 S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.75/C del 10/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETÀ SASSARI TORRES 1903 S.R.L.-. Con atto 4/10/2006 il Presidente della Lega Professionisti di Serie C, ha deferito la Sassari Torres 1903 S.r.l. per la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 52 delle N.O.I.F., per non aver rispettato gli impegni nè le disposizioni regolamentari vigenti, venendo meno al principio di lealtà sportiva, ottenendo il visto di esecutorietà di pratiche di tesseramento sul presupposto, poi non rispettato, di stare provvedendo alle incombenze economiche richieste (emissione fideiussione bancaria già richiesta ad Istituto di Credito). La società ha fatto pervenire, nei termini, memoria difensiva 23/10/2006, mediante la quale sostiene in via pregiudiziale la “nullità e/o incompatibilità del deferimento” perché la Presidenza della Lega in un primo momento avrebbe fatto riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 5 C.G.S. e subito dopo, a distanza di poche ore e nello stesso giorno (4/10/2006), avrebbe inviato in sostituzione nuova comunicazione, mediante la quale veniva indicata, come violata, norma diversa e precisamente l’art. 1 C.G.S., attribuendo la precedente indicazione a errore di “trascrizione”. Nel merito eccepisce l’infondatezza degli addebiti: a) in quanto da considerarsi generici e “non tipizzati dal Codice di Giustizia Sportiva e non integranti, in sé e per sé, condotte tali da rientrare nella suddetta norma c.d. di “chiusura” dell’ordinamento”; b) perché, in fatto, insussistente, avendo essa società ottemperato a tutti gli obblighi di garanzia richiesti dalla Lega e dalle norme, riferendosi , per quanto concerne i contratti coi calciatori, alle garanzie prestate laddove le stesse erano richieste e precisamente ai casi dei cosiddetti “splafonarnenti” dei budgets consentiti. All’odierno dibattimento è comparso il solo difensore della società, munito di delega, avv. Grassani il quale riferendo le difese svolte nella memoria della società ha concluso per il pieno proscioglimento e, in subordine, per l’applicazione di sanzione minima. La Commissione osserva: - La censura concernente la pretesa nullità del deferimento pel semplice fatto di una correzione della norma violata, peraltro più che tempestiva e non concernente il fatto, mancando la dimostrazione della esistenza di norma processuale violata e della sua rilevanza ai fini del rispetto dei diritti della difesa, è assolutamente infondata. L’incolpata ha potuto esplicare ogni difesa nel modo più ampio possibile come emerge “cx actis”. - La società Sassari Torres 1903 S.r.l. è stata ammessa al Campionato di Serie C/2 per la stagione sportiva 2006 - 2007 a seguito di quel particolare concorso previsto dall’art. 52 della N.O.I.F., il cui comma 6 punto 6, tra gli altri adempimenti prevede il deposito di “dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l’impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni relative alla stagione sportiva corrente, derivante dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti”. E’ utile sottolineare che un tale adempimento con gli altri nella stessa norma indicati, costituisce il presupposto per la partecipazione all’iter concorsuale, soggetto a perentorietà di termini (tre giorni dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al Campionato di una società che già aveva titolo), per cui la mancata ottemperanza anche di uno solo degli adempimenti porta alla esclusione dal concorso. Pertanto la Sassari Torres 1903 S.r.l. in tanto ha potuto partecipare al concorso e poi trovare l’ammissione all’attuale Campionato in quanto aveva regolarmente adempiuto a quanto nella citata norma prevista ivi compreso l’assunzione del sopra riferito impegno. La chiarezza della norma in sede interpretativa non può far nascere equivoco alcuno in ordine all’obbligo della società, una volta ammessa, di rilasciare fideiussione bancaria a prima richiesta a garanzia delle obbligazioni relative alla stagione sportiva corrente, derivante dai contrasti con i tesserati e delle operazioni di acquisizione di calciatori e quindi dell’intero budget come risultante da quei contratti in essere, depositati in Lega, fossero o meno in attesa di visti dì esecutività. La società era certamente consapevole di dover adempiere a quell’obbligo specificamente e chiaramente assunto con la ridetta dichiarazione tanto da assicurare la Lega con missiva, dal 2/9/2006 “di aver inoltrato richiesta alla Banca, per la garanzia bancaria copertura dei contratti da noi depositati”. Nè poteva e può sorgere dubbio in ordine alla estensione di tale obbligo. Si sostiene dalla difesa delll’incolpata che le garanzie oggetto dell’impegno contenuto nella nota dichiarazione, si identificavano con quelle già previste nel Comunicato Ufficiale n. 181/A della F.I.G.C. in data 31 marzo 2006, che riporta le “Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2006/2007 per società di Serie A, B, C/1 e C/2, obbligo di garanzie che riguardano il superamento del budget tipo complessivo e di quello per singolo contratto (art.12, lettera G e art. 13, 5° comma). L’assunto non è però condivisibile in primo luogo perché la diversa interpretazione non è consentita dal tenore letterale dell’art. 52, punto 6 del comma 6 delle N.O.I.F., che non limita l’obbligo alle eccedenze dei budgets, ma estende la garanzia a tutte le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione dei calciatori; in secondo luogo perché intesa a disciplinare situazione diversa rispetto a quella disciplinata delle norme del C.U. n. 181/A - 2006 e sopra ricordata, queste ultime di minor rigore in quanto si tratta di società già aderenti alla Lega Professionisti di Serie C e quindi aventi titolo alla disputa dei relativi Campionati. In ultimo perché le garanzie richieste dal citato Comunicato Ufficiale del 31 marzo 2006, nei limiti ivi previsti, riguardavano tutte le società che si apprestavano per titolo conseguito a disputare il nuovo Campionato per cui se l’impegno richiesto dall’art.52 delle N.O.I.F. avesse avuto la stessa estensione non vi sarebbe stato certamente bisogno di ribadire un obbligo già esistente e codificato. Appare evidente che la problematica è stata sollevata strumentalmente dalla società incolpata al solo fin di sottrarsi all’integrale adempimento di un obbligo a suo tempo liberamente e responsabilmente assunto, riconosciuto anche successivamente (vedasi la lettera del 2/9/2006). Nè vale a giustificare un tale comportamento, volutamente inadempiente, il sostenere che alcuni contratti ottennero successivamente il visto di esecutività a dimostrazione della condivisione da parte degli uffici della Lega della tesi da essa società sostenuta, chè anzi proprio l’anomala concessione della esecutività di alcuni contratti confermano l’addebito mosso col deferimento e precisamente di aver ottenuto quella sorta di anticipazione della esecutività solo dopo promesse reiterate di ottemperare, per intero e non parzialmente, assicurando anzi che era addirittura in corso l’operazione bancaria intesa al rilascio della fideiussione nei termini pretesi dalla Lega e già riconosciuti dalla stessa società. E’ quindi palese la violazione dei doveri di correttezza da parte della società consistita non solo nel disconoscimento di un obbligo liberamente assunto ma nel fatto, particolarmente rilevante sul piano disciplinare, di aver indotto gli uffici della Lega ad accordare i visti di esecutività, dando per imminente il rilascio delle fideiussioni nella loro interezza, impegno poi non mantenuto, non solo, ma anche contestato. Ai fini della determinazione della sanzione, fra quelle di cui all’art 13 C.G.S., da applicare alla società per responsabilità diretta ex art.2,comma 4 C.G.S., appare adeguata quella della penaIizzazione di due punti in classifica, prendendo a riferimento per il profilo quantitativo la sanzione prevista per il caso di mancata esecutività dei contratti direttamente imputabile ad una società (art. 14, comma C, del C.U. n.181/A del 31/3/2006), postochè la mancata prestazione della garanzia, come sopra dovuta, avrebbe portato al diniego del visto di esecutività con le stesse conseguenze sanzionatorie. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di sanzionare la società Sassari Torres 1903 S.r.l. con due punti di penalizzazione.
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