LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.75/C del 10/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE NASSIM MENDIL E DELLA SOCIETA’ A.C. ANCONA S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.75/C del 10/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE NASSIM MENDIL E DELLA SOCIETA’ A.C. ANCONA S.P.A.-. Con deferimento del 1/8/06 la Procura Federale contesta a Mendil Nassim, calciatore tesserato per la società Ancona Calcio S.p.a., la violazione dell’art. 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure Arbitrali e del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori per avere omesso di ottemperare al dispositivo del lodo arbitrale del 20/3/2006, con il quale era stato condannato a pagare al suo agente, sig. Galli, la somma di 63.000 euro, oltre accessori e spese di giustizia. Inoltre alla società Ancona Calcio S.p.a. si contesta la violazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva. A dire della Procura sarebbe infatti inutilmente decorso il termine di 30 gg. per il pagamento. Chiede quindi la Procura, per il Mendil, l’irrogazione della sanzione di tre giornate di squalifica e per la società la sanzione di 250,00 euro a titolo di ammenda. Resiste il calciatore, asserendo di essere venuto a conoscenza dell’intervenuto lodo “solo in occasione della comunicazione del deferimento oggetto del presente procedimento disciplinare, non avendo avuto alcuna notifica, nè alcuna comunicazione del presunto ricorso incardinato presso la Camera arbitrale della Commissione Agenti di Calciatori, né alcuna comunicazione di altri atti ad esso riconducibili”. Chiede quindi il proscioglimento dell’incolpato; in via di subordine il rinvio della questione ad altra udienza, in attesa di potere ottenere copia del lodo e di tutti gli atti presupposti al fine di poterne accertare la legittimità (atti peraltro già acquisiti a seguito di precedente provvedimento di questa Commissione); in via di ulteriore subordine chiede incaricarsi l’Ufficio Indagini degli accertamenti necessari ad appurare la legittimità della decisione. La Ancona Calcio S.p.a., per parte sua, chiede il proscioglimento, asserendo di essere venuta a conoscenza dell’omissione di pagamento da parte del Mendil solo in data 16/6/2006, allorquando la Lega le aveva inviato la comunicazione ufficiale con cui chiedeva di trattenere il 20% del compenso contrattuale mensile dovuto al calciatore. Afferma poi di essersi immediatamente attivata a tale riguardo. La Commissione ritiene di dover precisare preliminarmente che la questione afferente la richiesta di rinvio è ormai superata, in quanto la documentazione è stata già acquisita agli atti. Circa il merito, si osservi che, a differenza di quanto asserito dal giocatore, la procedura arbitrale e soprattutto quella di comunicazione del lodo, (che è poi l’unica che nella specie ci interessa ai fini del decorso del termine normativamente previsto per il pagamento), risulta regolarmente rispettata. Si precisa, peraltro, che esula dalla competenza di questa Commissione il controllo delle comunicazioni delle procedure arbitrali precedenti quella del lodo. Infatti, con ben due raccomandate ricevute dal Mendil il 24/3/2006 ed il successivo 27, la Commissione Agenti Calciatori trasmetteva il lodo sia presso il domicilio del calciatore, che presso la società di calcio Ancona. Conseguentemente non vi è chi non veda che le eccezioni del Mendil di non essere a conoscenza del lodo sono assolutamente destituite di fondamento. Del resto anche a voler concedere che la residenza del calciatore era mutata da Via Guanella a Via De Rosa, (come sostenuto dalla difesa), comunque vale la notifica fatta presso il domicilio lavorativo, ossia presso l’Ancona. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il calciatore è comunque venuto a conoscenza dell’esistenza del lodo a seguito della comunicazione di inizio della presente procedura, data dalla quale è ormai decorso il termine previsto per il pagamento. Ciò detto, poiché è palese che nella specie è ormai vanamente decorso il termine previsto normativamente per il pagamento di quanto sancito dal Collegio Arbitrale, nella specie sussiste la responsabilità del calciatore, che, conseguentemente, deve essere sanzionato. Quanto alla responsabilità oggettiva dell’Ancona Calcio essa è da escludere, atteso che in atti non vi è prova che la stessa abbia saputo del lodo prima della data del 16/6/2006. Peraltro vi è prova, (e comunque non è contestato dalla Procura), che la società ha provveduto a bloccare il 20% dello stipendio del calciatore, versandolo all’agente, ottemperando così alla sua obbligazione. Infine osserva questo Giudice l’inutilità di interessare l’Ufficio Indagini, alla luce della chiara documentazione in atti, concernente la procedura arbitrale. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere la società Ancona Calcio S.p.a. e di infliggere al calciatore Nassim Mendil l’ammenda di 500,00 euro.
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