LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.79/C del 14/11/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA GIUGLIANO – FOLIGNO (Girone “B”

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.79/C del 14/11/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/2 " GARA GIUGLIANO – FOLIGNO (Girone “B” - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, o s s e r v a - che al termine della gara, abbandonando il terreno di gioco, la terna arbitrale è stata attorniata da tre persone non identificate, che indossavano la divisa sociale della società Giugliano, i quali con atteggiamento minaccioso ne ostacolavano l’incedere e rivolgevano all’arbitro ed agli assistenti frasi ingiuriose, minacciose ed offensive riferite anche all’intera organizzazione federale. Nonostante l’intervento di un agente di polizia i medesimi reiteravano il descritto comportamento fino all’ingresso della terna arbitrale nello spogliatoio riservato; - che una volta chiusi nello spogliatoio, la porta dello stesso veniva colpita con calci che ne sfondavano la parte inferiore; - che un assistente arbitrale nel tragitto di rientro negli spogliatoi dal campo di gioco veniva colpito con una manata alla nuca da un soggetto non identificato che indossava un giaccone della società Giugliano; tale colpo provocava la caduta sul terreno del predetto assistente arbitrale che risentiva di un forte ed intenso dolore, che prontamente superato comunque gli consentiva di poter raggiungere gli spogliatoi dopo essersi rialzato da solo; - che in tutti gli episodi si rileva la completa omissione da parte dei dirigenti della società Giugliano di qualsiasi attività di protezione ed assistenza agli ufficiali di gara dagli stessi dovuta; - che la sanzione da modulare e quantificare per i fatti innanzi descritti deve tener conto, non solo della gravità intriseca degli stessi, ma anche del pericolo di una loro reiterazione, proprio in considerazione della rilevata natura omissiva; - che appare pertanto accertata la responsabilità oggettiva della società Giugliano per i fatti innanzi descritti. - tutto ciò premesso d e l i b e r a a) di infliggere alla società Giugliano la sanzione dell’obbligo di disputare due gare effettive a porte chiuse, nonché l’ammenda di € 5.000,00. b) di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.
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