LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.80/C del 15/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.64/C DEL 31/10/2006 GARA VITERBESE-GIUGLIANO DEL 29 OTTOBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.80/C del 15/11/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO
AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.64/C DEL 31/10/2006 GARA
VITERBESE-GIUGLIANO DEL 29 OTTOBRE 2006).
La Viterbese Calcio S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice
Sportivo le ha irrogato la sanzione dell’ammenda di 3.000,00 euro perché suoi
sostenitori “assumevano più volte durante la gara atteggiamenti di
discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario”.
La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta
eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata dei fatti, atteso che
nella specie si sarebbe trattato di comportamenti posti in essere da una
minoranza del pubblico di casa.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, con particolare
riferimento al referto arbitrale ed al rapporto del collaboratore dell’Ufficio
Indagini, rileva che nella specie si è trattato di urla proferite da circa 20 tifosi
(e quindi da una esigua minoranza degli stessi), durate solo pochi secondi ed
in tre sole occasioni nel corso del primo tempo.
Inoltre si evidenzia che tali atteggiamenti, peraltro deprecabili, non
sono stati poi posti in essere nel secondo tempo e ciò nonostante il giocatore
oggetto dei lazzi fosse ancora in campo.
Peraltro va osservato che nella specie è stata irrogata la pena minima
edittale di cui all’art.10 C.G.S.; conseguentemente non può procedersi a
riduzione alcuna della sanzione irrogata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Viterbese Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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