LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.89/C del 22/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ F.C. NUORESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARCO SANNA (C.U. N.69/C DEL 7/11/2006 GARA NUORESE-SUDTIROL DEL 5 NOVEMBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.89/C del 22/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ F.C. NUORESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE MARCO SANNA (C.U. N.69/C DEL 7/11/2006 GARA NUORESE-SUDTIROL DEL 5 NOVEMBRE 2006). Esaminati gli atti ufficiali della gara Nuorese-Sudtirol, disputata in Nuoro per il girone A del Campionato di Serie C/2, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore nuorese Marco Sanna la squalifica per quattro gare effettive “per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco” e perché “alla notifica della espulsione appoggiava entrambe le mani sul petto dell’arbitro spintonandolo leggermente”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, chiedendo una riduzione della squalifica. Ritiene la Commissione che il reclamo non possa trovare accoglimento. Dagli atti ufficiali risulta che al 45° del secondo tempo il Sanna in azione di gioco ha sgambettato l’avversario in modo violento e che il Sanna medesimo alla notifica della espulsione ha dato all’arbitro, appoggiando entrambe le mani sul petto, una leggera spinta, facendolo indietreggiare di 20-30 centimetri, ma senza provocargli dolore, La dinamica del fatto induce la Commissione a ritenere che i quattro turni di squalifica inflitti dal primo Giudice non eccedono i limiti di una equa sanzione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società F.C. Nuorese Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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