LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.89/C del 22/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 500,00 EURO E SQUALIFICHE DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE FRANCESCO DELLISANTI, CALCIATORI MATTEO BERRETTI E FRANCESCO DETTORI (C.U. N.69/C DEL 7/11/2006 GARA POTENZA-IGEA VIRTUS B. DEL 5 NOVEMBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.89/C del 22/11/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L. AVVERSO
AMMENDA 500,00 EURO E SQUALIFICHE DUE GARE EFFETTIVE
ALLENATORE FRANCESCO DELLISANTI, CALCIATORI MATTEO
BERRETTI E FRANCESCO DETTORI (C.U. N.69/C DEL 7/11/2006 GARA
POTENZA-IGEA VIRTUS B. DEL 5 NOVEMBRE 2006).
Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo, sulla scorta degli
atti ufficiali relativi alla gara Potenza-Igea Virus B. disputatasi in Potenza il
5/11/2006, ha inflitto: a) la squalifica per due gare effettive all’allenatore
Francesco Dellisanti per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine
della gara; b) la squalifica per due gare effettive ai calciatori Matteo Berretti e
Francesco Dettori per atti di violenza verso un avversario con il pallone non a
distanza di gioco; c) l’ammenda di 500,00 euro alla società A.S. Calcio
Potenza S.r.l. per manifestazione ostile da parte di propri sostenitori al
termine, verso la terna arbitrale, al momento in cui la stessa lasciava
l’impianto sportivo.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Potenza chiedendo
la riduzione delle squalifiche dei calciatori Dettori e Berretti ad una giornata
effettiva di gioco, l’annullamento della squalifica all’allenatore Dellisanti, o in
subordine la riduzione della stessa, la revoca dell’ammenda inflitta alla
società.
Intervenuta all’odierna discussione, per il tramite del signor Vincenzo
Mistro, la società ha insistito per l’accoglimento del reclamo.
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti, ritiene, con
riguardo al comportamento tenuto dall’allenatore Dellisanti, che le espressioni
“vergogna” “devi vergognarti” ripetutamente dallo stesso rivolte all’arbitro alla
fine dell’incontro travalichino la legittima critica del suo operato ed abbiano un
connotato offensivo tale da giustificare ampiamente la sanzione inflittagli dal
Giudice Sportivo.
Anche i falli di gioco che hanno provocato l’espulsione dei calciatori
Berretti e Dettori, pur non assumendo la sicura connotazione di atti violenti,
costituiscono degli interventi particolarmente scorretti nei confronti degli
avversari e quindi dei comportamenti antisportivi come tali sanzionabili nei
limiti dell’impugnata decisione.
Ed infine, la sanzione di 500,00 euro inflitta alla società reclamante
appare del pari equa, avuto riguardo al fatto che la terna arbitrale venne
costretta ad abbandonare lo stadio scortata dalle forze dell’ordine a causa del
comportamento minaccioso nei suoi confronti da numerose decine di tifosi.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Calcio Potenza S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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