LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.500,00 EURO, INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 28/11/2006 DIRIGENTE ANTONIO FARIELLO, SQUALIFICHE TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE SALVATORE CAMPILONGO E CALCIATORE FABIO PITTILINO, DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SERGIO ERCOLANO (C.U. N.79/C DEL 14/11/2006 GARA RAVENNA-CAVESE DEL 12 NOVEMBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.500,00 EURO, INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 28/11/2006 DIRIGENTE ANTONIO FARIELLO, SQUALIFICHE TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE SALVATORE CAMPILONGO E CALCIATORE FABIO PITTILINO, DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SERGIO ERCOLANO (C.U. N.79/C DEL 14/11/2006 GARA RAVENNA-CAVESE DEL 12 NOVEMBRE 2006). Avverso le decisioni del Giudice Sportivo riportate in epigrafe ha interposto rituale reclamo la società Cavese sostenendo con riguardo alla squalifica irrogata all’allenatore Campilongo che la leggera spinta inferta con entrambe le mani all’assistente arbitrale non costituisca atto di violenza ma più semplicemente comportamento irriguardoso ed antisportivo da punire con una squalifica non superiore alle due gare effettive. Analoga riduzione si chiede per la squalifica inflitta al calciatore Pittilino, avuto riguardo alle circostanze, desumibili dal referto arbitrale, che il gesto incriminato è stato compiuto dal Pittilino “a gioco in svolgimento” e che l’avversario colpito ha potuto riprendere il gioco “senza ulteriori conseguenze”. Anche il gesto del calciatore Ercolano – manata al volto di un avversario che lo tratteneva – va inquadrato nella diversa e più tenue categoria del comportamento antisportivo passibile di una squalifica non superiore ad una gara. Per quanto attiene alla inibizione del dirigente Antonio Fariello fino a tutto il 28/11/2006, si sostiene che dalla lettura degli atti ufficiali emerge in maniera chiara ed evidente come il comportamento del Fariello possa e debba configurarsi come irriguardoso piuttosto che offensivo, sicchè, tenuto conto della totale assenza di precedenti in capo al suindicato dirigente, la condotta posta in essere dallo stesso merita la sanzione minima dell’ammonizione o, tutt’al più, una inibizione di durata inferiore. Anche l’ammenda di 1.500,00 euro a carico della società Cavese merita una congrua e significativa riduzione, avuto riguardo all’assenza di qualunque intento lesivo da parte dei sostenitori ed alla mancanza di qualsiasi conseguenza dannosa commessa con il lancio dei fumogeni. Nel corso della richiesta audizione personale l’avv. Cozzone ha ulteriormente illustrato motivi del gravame. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, ascoltate le argomentazioni svolte dal patrocinatore della reclamante, esaminati gli atti, è dell’avviso che le doglianze mosse avverso la decisione del Giudice Sportivo sono destituite di fondamento. Ed invero, l’allenatore Campilongo, spingendo volontariamente con entrambe le mani l’assistente arbitrale e facendolo indietreggiare di circa un metro, ha posto in essere un comportamento indubbiamente violento nei confronti del suddetto, correttamente sanzionato dal Primo Giudice con la squalifica per tre gare effettive. Per quanto riguarda il calciatore Pittilino deve ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all’art.14 comma 2 bis lett. B) che la sanzione irrogata sia equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto, che deve essere qualificato come violento. Orbene non vi è chi non veda che il colpire con una gomitata un avversario costituisce un atto oggettivamente idoneo a causargli un danno fisico e quindi un comportamento violento ed antisportivo, ancora più grave se si osserva che l’intervento scorretto avvenne a palla lontana e costrinse il calciatore avversario ad uscire dal terreno di gioco per essere soccorso – vedi rapporto dell’arbitro. Anche la manata al volto inferta, al giocatore avversario che lo tratteneva, dal calciatore Ercolano costituisce un caso di condotta gravemente antisportiva, avuto riguardo al fatto che il giocatore dovette essere soccorso dai sanitari, e come tale correttamente sanzionato ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. A) C.G.S. – vedi rapporto dell’assistente arbitrale. Per quanto attiene alla inibizione inflitta al dirigente Antonio Fariello si rileva che essa appare equa, ove si consideri che lo stesso, anziché placare gli animi dei calciatori della Cavese, si unì agli stessi nel rivolgere una serie di insulti all’arbitro, che aveva espulso l’allenatore Campilongo (vedi relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini). Infine, appare adeguatamente graduata la misura dell’ammenda comminata alla società, tenuto conto dei numerosi lanci di fumogeni sul terreno di gioco da parte dei sostenitori della Cavese, che provocarono anche il danneggiamento del tunnel mobile posizionato all’uscita del sottopassaggio a protezione dei calciatori e della terna arbitrale - vedi rapporto del Commissario di Campo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Cavese 1919 S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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