LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE ALLENATORE STEFANO CUOGHI (C.U. N.79/C DEL 14/11/2006 GARA SALERNITANA-FOGGIA DEL 12 NOVEMBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE ALLENATORE STEFANO CUOGHI (C.U. N.79/C DEL 14/11/2006 GARA SALERNITANA-FOGGIA DEL 12 NOVEMBRE 2006). Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo la U.S. Foggia S.p.a. sostenendo l’assenza della reiterazione e la levità della condotta antisportiva del sig. Cuoghi nonché l’assoluta assenza del nesso di causalità tra la condotta dell’allenatore e la rissa scoppiata a fine gara, atteso che l’atteggiamento del suddetto, limitatosi ad un solo epiteto offensivo nei soli confronti dell’allenatore della squadra avversaria, è stato soltanto un momento del concitato post-partita e non ciò che ha agitato gli animi dei calciatori e scatenato la rissa di fine gara. Ha concluso affermando che la condotta del sig. Cuoghi, seppure censurabile sul piano dell’opportunità, sia da considerare per il tipo delle espressioni usate e con riguardo al contesto in cui tale frase è stata proferita una semplice condotta antiregolamentare, che porta ad escludere la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.14, comma 1 lett.F) C.G.S.-. Ha chiesto, pertanto, la riduzione della squalifica nei limiti del presofferto e comunque nella misura di due giornate di gara. Nel corso della richiesta audizione personale l’avv. Mattia Grassani, delegato a rappresentare la società reclamante, ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, ascoltate le argomentazioni svolte dal patrocinatore della reclamante, esaminati gli atti, osserva che le doglianze mosse verso l’impugnata decisione sono destituite di fondamento. Ed invero, circa l’asserita inesistenza della reiterazione nella condotta posta in essere dal sig. Cuoghi osserva la Commissione che dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini si evince che “al 35° del secondo tempo, a seguito di un contrasto di giuoco non sanzionato, l’allenatore del Foggia, sig. Cuoghi, protestava vivacemente nei confronti del direttore di gara e, reagendo alle lamentele dell’allenatore della Salernitana, gli si rivolgeva urlando “ti faccio un culo così” accompagnando la frase con la mimica delle mani. Tale fatto determinava la reazione verbale dei componenti della panchina della squadra avversaria, essendo stato il contatto fisico impedito dai dirigenti delle squadre presenti e, successivamente, dall’intervento dell’assistente arbitrale operante nei pressi del direttore di gara” …omissis. Inoltre nell’allegato al rapporto dell’arbitro si legge testualmente ”a fine gara, immediatamente dopo il mio triplice fischio finale, sul terreno di gioco di fronte alle due panchine, l’allenatore della società Foggia sig. Cuoghi si rivolgeva con tono minaccioso verso l’allenatore della Salernitana sig. Novelli urlandogli le seguenti parole: “stai zitto e vai a fare in culo sei a meno quattro”. A seguito di tale provocazione si creava un capannello tra calciatori di entrambe le squadre il quale sfociava dopo pochi istanti in una rissa alla quale prendevano parte i seguenti calciatori da me identificati”…omissis. A tale rissa partecipavano inoltre calciatori delle due società da me non identificabili dai numeri di maglia, ma soltanto dalla tuta sociale o dai giacconi con il logo delle rispettive società”…omissis. Dopo circa due minuti, le forze dell’ordine riuscivano a sedare la rissa e si poteva così rientrare negli spogliatoi senza ulteriori incidenti “…omissis. Come correttamente evidenziato dal direttore di gara furono l’atteggiamento minaccioso tenuto dall’allenatore del Foggia e la frase offensiva dallo stesso pronunciata nei confronti del suo omologo della Salernitana a provocare la rissa tra i calciatori delle due squadre, i cui animi erano già esacerbati per quanto avvenuto circa quindici minuti prima sempre a causa delle espressioni offensive rivolte dallo stesso Cuoghi all’allenatore della squadra avversaria. Appare evidente quindi la sussistenza del nesso di casualità tra i reiterati comportamenti offensivi e minacciosi posti in essere dal Cuoghi nell’arco temporale di circa quindici minuti, ritenuti a ragione particolarmente gravi dal Giudice Sportivo per aver provocato, nella totale assenza di altre cause scatenanti, la rissa accesasi a fine gara sul terreno di gioco tra i calciatori delle due società – vedi al riguardo il rapporto dell’Ispettore di Lega. Correttamente, pertanto, è stata ritenuta dal Giudice Sportivo la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.14, comma 1 lett F) C.G.S. con la conseguente irrogazione di quattro giornate di squalifica all’allenatore della società reclamante. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società U.S. Foggia S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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