LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA TERNANA-SALERNITANA DEL 24/9/2006 CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 3 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SALERNITANA (C.U. N.64/C DEL 31/10/2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA TERNANA-SALERNITANA DEL 24/9/2006 CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 3 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SALERNITANA (C.U. N.64/C DEL 31/10/2006). La società Ternana Calcio S.p.a. ha proposto reclamo avverso la decisone del Giudice Sportivo, (comunicato ufficiale n.64/C del 31/10/2006), con la quale le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore della Salernitana Calcio, poichè l’incontro di Campionato previsto per il 24/9/2006 presso lo stadio di Terni non si sarebbe svolto, a causa della chiusura dell’impianto disposta dal Comune di Terni, proprietario dello stesso. Sostiene la ricorrente che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 15 lett. C) delle N.O.I.F., (concernente la dichiarazione di disponibilità di idoneo campo di gioco), confondendo, a suo dire gli istituti dell’affiliazione alla F.I.G.C. con le norme relative all’iscrizione al Campionato di competenza. Inoltre afferma che la Lega, pur essendo a conoscenza della persistente indisponibilità dell’impianto sportivo, avrebbe comunque ratificato l’iscrizione della Ternana al Campionato ed anche la CO.VI.SO.C. avrebbe riscontrato la sussistenza, in capo alla Ternana, dei requisiti per l’ammissione al Campionato. Secondo la reclamante, la circostanza di essere stata affiliata alla F.I.G.C. e poi ammessa al Campionato di competenza, varrebbe quale sostanziale legittimazione della singolare situazione di indisponibilità dello stadio; diversamente essa non sarebbe stata iscritta. Eccepisce inoltre la violazione e falsa applicazione di norme regolamentari. Contesta l’affermazione del Giudice Sportivo, secondo cui il venir meno della facoltà di utilizzo dello stadio, “non potrebbe considerarsi forza maggiore, ma evento la cui responsabilità ricade inevitabilmente sulla società ospitante” e ciò in quanto mai, durante l’annata sportiva, avrebbe goduto ditale facoltà e nemmeno avrebbe mai garantito di averla, essendosi limitata, di contro, a comunicare l’indisponibilità dell’impianto. Ribadisce poi che l’indisponibilità dipenderebbe unicamente da fatto arbitrario del Comune che, con atto d’imperio, avrebbe preteso per il rinnovo della convenzione, in violazione degli accordi precedentemente raggiunti, garanzie di investimenti da parte della Ternana, vincoli di stabilità e piani industriali da sottoporre “al preventivo gradimento di un comitato di salute pubblica autonominatosi e vigilante sulle sorti della Ternana.” Il Comune, infatti, non essendosi realizzato l’accordo, avrebbe illegittimamente inibito alla Ternana l’utilizzo dello stadio, con comunicazione fatta circa 24 ore prima della gara. La circostanza, a dire della ricorrente, costituirebbe causa di forza maggiore, perchè la Ternana sarebbe stata privata dello stadio solo poche ore prima della gara, senza avere il tempo di “adoperarsi al fine di spostare l’incontro altrove”. Richiama inoltre giurisprudenza per casi a suo dire simili, concernenti causa di forza maggiore per inagibilità dello stadio, con relativa comunicazione effettuata solo poche ore prima della disputa della partita. In conclusione, quindi la Ternana nega ogni responsabilità circa il mancato svolgimento della gara. Infine chiede che venga applicato al caso, in via sussidiaria, l’art. 12 comma 4 C.G.S., concernente l’annullamento della gara e la relativa ripetizione, ovvero l’effettuazione. Resiste la controinteressata Salernitana con memoria del 15/11/2006, eccependo che non si tratterebbe di forza maggiore, poiché la Ternana non è stata in grado di assicurare lo svolgimento della gara, sebbene e oltretutto avesse avuto possibilità di soluzioni alternative. La Commissione rileva che la ratio del combinato disposto degli artt. 15 lett. C), 19 delle N.O.I.F. e 4 del Regolamento Lega Professionisti Serie C, è proprio quella di far sì che la società iscritta al Campionato di fatto e di diritto garantisca (e sia quindi responsabile) della disponibilità dell’impianto di gioco e ciò a prescindere dalla disquisizione circa le eccepite differenze tra affiliazione ed iscrizione, che nella specie è inconferente. Deve inoltre ragionevolmente ritenersi che, se la Lega ha ritenuto di iscrivere al Campionato la Ternana, lo ha fatto proprio perché, pur in assenza della formale dichiarazione di disponibilità dello stadio, vi era un presumibile e ineludibile, sotto il profilo regolamentare, impegno della società a risolvere il problema. Tale impegno si è poi sostanziato proprio nel fatto precedentemente la gara “di casa”, era stata regolarmente disputata, anche perchè la Ternana aveva ottenuto dalla Lega, stante l’affermata temporanea indisponibilità dello stadio di Terni, la disponibilità ad effettuare le gare nello stadio di Pistoia, a seguito dell’affermazione di aver raggiunto un accordo con il Comune di Temi per l’incontro di cui si tratta, accordo poi non andato a buon fine. Il consenso alla chiesta iscrizione al Campionato pure in assenza di formale dichiarazione di disponibilità, e quindi stato concesso a seguito di ragionevole impegno di ottenere uno stadio in tempi ristretti per le gare interne. Quanto alla asserita causa di “forza maggiore” dedotta al fine di escludere la responsabilità della ricorrente va rilevato innanzitutto che i rapporti tra il Comune di Terni, proprietario dell’impianto, e la Ternana sono assolutamente estranei alla materia oggetto in esame. Non spetta alla Commissione sindacare sui cennati rapporti, essendo la società tenuta, in ogni caso, a fornire l’uso dell’impianto sportivo, salvo casi eccezionali, quali quelli di forza maggiore che nella specie non ricorrono. Se il Comune ha, d’imperio, emesso un provvedimento con cui ha negato la disponibilità dell’impianto non per cause eccezionali, (quali ad esempio inagibilità dello stesso per intervenuta pericolosità o per motivi di ordine pubblico), bensì per difficoltà di rapporti con la Ternana, tale circostanza non può annoverarsi tra le cause di forza maggiore, anche se l’atto del Comune è intervenuto a poche ore dall’inizio della gara in quanto la mancata stipulazione della convenzione è pur sempre ascrivibile alla volontà delle parti e non può quindi considerarsi alla stregua del “factum principis”. Nella specie, quindi, non può sostenersi che la società non è responsabile e conseguentemente, alla luce di quanto sopra, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo risulta congrua. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Ternana Calcio S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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