LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA TERNANA-SALERNITANA DEL 24/9/2006 CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 3 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SALERNITANA (C.U. N.64/C DEL 31/10/2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA PUNIZIONE
SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA TERNANA-SALERNITANA DEL
24/9/2006 CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 3 A FAVORE DELLA SOCIETÀ
SALERNITANA (C.U. N.64/C DEL 31/10/2006).
La società Ternana Calcio S.p.a. ha proposto reclamo avverso la
decisone del Giudice Sportivo, (comunicato ufficiale n.64/C del 31/10/2006),
con la quale le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara con il
punteggio di 0-3 a favore della Salernitana Calcio, poichè l’incontro di
Campionato previsto per il 24/9/2006 presso lo stadio di Terni non si sarebbe
svolto, a causa della chiusura dell’impianto disposta dal Comune di Terni,
proprietario dello stesso.
Sostiene la ricorrente che il Giudice di prime cure avrebbe
erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 15 lett. C) delle
N.O.I.F., (concernente la dichiarazione di disponibilità di idoneo campo di
gioco), confondendo, a suo dire gli istituti dell’affiliazione alla F.I.G.C. con le
norme relative all’iscrizione al Campionato di competenza.
Inoltre afferma che la Lega, pur essendo a conoscenza della
persistente indisponibilità dell’impianto sportivo, avrebbe comunque ratificato
l’iscrizione della Ternana al Campionato ed anche la CO.VI.SO.C. avrebbe
riscontrato la sussistenza, in capo alla Ternana, dei requisiti per l’ammissione
al Campionato.
Secondo la reclamante, la circostanza di essere stata affiliata alla
F.I.G.C. e poi ammessa al Campionato di competenza, varrebbe quale
sostanziale legittimazione della singolare situazione di indisponibilità dello
stadio; diversamente essa non sarebbe stata iscritta.
Eccepisce inoltre la violazione e falsa applicazione di norme
regolamentari.
Contesta l’affermazione del Giudice Sportivo, secondo cui il venir meno
della facoltà di utilizzo dello stadio, “non potrebbe considerarsi forza
maggiore, ma evento la cui responsabilità ricade inevitabilmente sulla società
ospitante” e ciò in quanto mai, durante l’annata sportiva, avrebbe goduto
ditale facoltà e nemmeno avrebbe mai garantito di averla, essendosi limitata,
di contro, a comunicare l’indisponibilità dell’impianto.
Ribadisce poi che l’indisponibilità dipenderebbe unicamente da fatto
arbitrario del Comune che, con atto d’imperio, avrebbe preteso per il rinnovo
della convenzione, in violazione degli accordi precedentemente raggiunti,
garanzie di investimenti da parte della Ternana, vincoli di stabilità e piani
industriali da sottoporre “al preventivo gradimento di un comitato di salute
pubblica autonominatosi e vigilante sulle sorti della Ternana.”
Il Comune, infatti, non essendosi realizzato l’accordo, avrebbe
illegittimamente inibito alla Ternana l’utilizzo dello stadio, con comunicazione
fatta circa 24 ore prima della gara.
La circostanza, a dire della ricorrente, costituirebbe causa di forza maggiore,
perchè la Ternana sarebbe stata privata dello stadio solo poche ore prima
della gara, senza avere il tempo di “adoperarsi al fine di spostare l’incontro
altrove”.
Richiama inoltre giurisprudenza per casi a suo dire simili, concernenti
causa di forza maggiore per inagibilità dello stadio, con relativa
comunicazione effettuata solo poche ore prima della disputa della partita.
In conclusione, quindi la Ternana nega ogni responsabilità circa il
mancato svolgimento della gara.
Infine chiede che venga applicato al caso, in via sussidiaria, l’art. 12
comma 4 C.G.S., concernente l’annullamento della gara e la relativa
ripetizione, ovvero l’effettuazione.
Resiste la controinteressata Salernitana con memoria del 15/11/2006,
eccependo che non si tratterebbe di forza maggiore, poiché la Ternana non è
stata in grado di assicurare lo svolgimento della gara, sebbene e oltretutto
avesse avuto possibilità di soluzioni alternative.
La Commissione rileva che la ratio del combinato disposto degli artt. 15
lett. C), 19 delle N.O.I.F. e 4 del Regolamento Lega Professionisti Serie C, è
proprio quella di far sì che la società iscritta al Campionato di fatto e di diritto
garantisca (e sia quindi responsabile) della disponibilità dell’impianto di gioco
e ciò a prescindere dalla disquisizione circa le eccepite differenze tra
affiliazione ed iscrizione, che nella specie è inconferente.
Deve inoltre ragionevolmente ritenersi che, se la Lega ha ritenuto di
iscrivere al Campionato la Ternana, lo ha fatto proprio perché, pur in assenza
della formale dichiarazione di disponibilità dello stadio, vi era un presumibile e
ineludibile, sotto il profilo regolamentare, impegno della società a risolvere il
problema.
Tale impegno si è poi sostanziato proprio nel fatto precedentemente la gara
“di casa”, era stata regolarmente disputata, anche perchè la Ternana aveva
ottenuto dalla Lega, stante l’affermata temporanea indisponibilità dello stadio
di Terni, la disponibilità ad effettuare le gare nello stadio di Pistoia, a seguito
dell’affermazione di aver raggiunto un accordo con il Comune di Temi per
l’incontro di cui si tratta, accordo poi non andato a buon fine.
Il consenso alla chiesta iscrizione al Campionato pure in assenza di
formale dichiarazione di disponibilità, e quindi stato concesso a seguito di
ragionevole impegno di ottenere uno stadio in tempi ristretti per le gare
interne. Quanto alla asserita causa di “forza maggiore” dedotta al fine di
escludere la responsabilità della ricorrente va rilevato innanzitutto che i
rapporti tra il Comune di Terni, proprietario dell’impianto, e la Ternana sono
assolutamente estranei alla materia oggetto in esame.
Non spetta alla Commissione sindacare sui cennati rapporti, essendo
la società tenuta, in ogni caso, a fornire l’uso dell’impianto sportivo, salvo casi
eccezionali, quali quelli di forza maggiore che nella specie non ricorrono.
Se il Comune ha, d’imperio, emesso un provvedimento con cui ha negato la
disponibilità dell’impianto non per cause eccezionali, (quali ad esempio
inagibilità dello stesso per intervenuta pericolosità o per motivi di ordine
pubblico), bensì per difficoltà di rapporti con la Ternana, tale circostanza non
può annoverarsi tra le cause di forza maggiore, anche se l’atto del Comune è
intervenuto a poche ore dall’inizio della gara in quanto la mancata stipulazione
della convenzione è pur sempre ascrivibile alla volontà delle parti e non può
quindi considerarsi alla stregua del “factum principis”.
Nella specie, quindi, non può sostenersi che la società non è
responsabile e conseguentemente, alla luce di quanto sopra, la sanzione
irrogata dal Giudice Sportivo risulta congrua.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Ternana Calcio S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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