LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIACOMO BRICHETTO (C.U. N.79/C DEL 14/11/2006 GARA SASSARI TORRESSANREMESE DEL 12 NOVEMBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.P.A. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIACOMO
BRICHETTO (C.U. N.79/C DEL 14/11/2006 GARA SASSARI TORRESSANREMESE
DEL 12 NOVEMBRE 2006).
La società U.S. Sanremese Calcio S.p.a. impugna la decisione con cui
il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Giacomo Brichetto la squalifica per
due gare effettive “per comportamento offensivo verso un assistente al
termine della gara”.
Sostiene la reclamante che la condotta del suddetto calciatore è da
configurarsi quale irriguardosa e non offensiva, sicchè la sanzione inflittagli
appare eccessiva e sproporzionata e va, pertanto, ridotta ad una sola gara.
L’avv. Monica Fiorillo intervenuta per la società reclamante ha chiesto
la riduzione ad una gara effettiva della squalifica.
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti, ritiene che, a
prescindere dal fatto che l’art.14 comma 2 bis lett A) C.G.S. preveda la
sanzione minima della squalifica per due gare effettive in caso di condotta
ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara commessa dai
calciatori, le espressioni usate dal Brichetto nei confronti dello assistente di
gara travalichino il diritto di critica ed abbiano un connotato chiaramente
offensivo, così che la decisione impugnata risulta non viziata né per quanto
attiene al titolo della contestazione, né sotto il profilo di una corretta
graduazione della sanzione, alla luce di quanto in via edittale previsto dal
C.G.S.-.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Sanremese Calcio S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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