LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO E DISPUTA DUE GARE A PORTE CHIUSE (C.U. N.79/C DEL 14/11/2006 GARA GIUGLIANO-FOLIGNO DEL 12 NOVEMBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO CALCIO S.R.L. AVVERSO
AMMENDA 5.000,00 EURO E DISPUTA DUE GARE A PORTE CHIUSE
(C.U. N.79/C DEL 14/11/2006 GARA GIUGLIANO-FOLIGNO DEL 12
NOVEMBRE 2006).
La società Giugliano impugna la decisione del Giudice Sportivo, giusto
comunicato ufficiale n. 79/C del giorno 14/11/2006, con cui le è stata irrogata
la sanzione dell’obbligo di disputare due gare effettive a porte chiuse, nonché
l’ammenda di 5.000,00 euro.
Ciò in quanto, al termine della gara contro il Foligno, la tema arbitrale veniva
attorniata da tre persone non identificate, che indossavano il giaccone sociale
della reclamante, che reiteratamente rivolgevano all’arbitro ed agli assistenti
frasi minacciose ed offensive, riferite anche all’intera organizzazione federale.
Inoltre la porta dello spogliatoio degli arbitri, chiusisi dentro questi ultimi,
veniva colpita con calci, tanto da sfondarne la parte inferiore.
Infine un assistente arbitrale, nel rientrare negli spogliatoi dal campo di gioco,
veniva colpito con una manata alla nuca da un soggetto non identificato, che
indossava un giaccone della società Giugliano.
I fatti di cui sopra avvenivano senza che alcuno dei dirigenti della società
Giugliano ponesse in essere la benché minima attività di protezione ed
assistenza agli ufficiali di gara.
Deduce la reclamante che la sanzione irrogata sarebbe sproporzionata
ed ingiusta, anche in relazione a precedenti giurisprudenziali che cita.
Afferma poi che il Giudice Sportivo avrebbe omesso di considerare il
particolare che i tre soggetti che avrebbero insultato l’arbitro indossavano non
la divisa sociale, bensì il solo giaccone del Giugliano e che il dolore sofferto
dall’assistente arbitrale sarebbe stato assolutamente momentaneo e
passeggero.
Il reclamo è infondato e non merita accoglimento; in effetti, dal referto
arbitrale, risulta che: “a gara finita, al momento di abbandonare il terreno di
gioco, mi si paravano davanti tre signori con il giaccone del Giugliano, che,
inveendo con frasi “sei un figlio di puttana, ti hanno comprato, sei d’accordo
con questa Federazione di ladri”, si avvicinavano con fare minaccioso,
brandendo il pugno in aria. Nonostante l’intervento di un agente di polizia, uno
di questi inseguiva me ed il mio assistente dentro gli spogliatoi fin dinnanzi
all’ingresso di quello riservato alla terna, continuando ad offenderci: “siete dei
maledetti str..., ci volete rovinare ma noi vi ammazziamo, cornuti!!“ Poi, chiusa
la porta sferrava un forte calcio contro questa, sfondandone la parte inferiore.”
Inoltre dal referto dell’assistente arbitro risulta quanto segue: “a fine
gara, al momento di abbandonare per ultimo il terreno di gioco, venivo colpito
con una manata alla nuca da un signore non identificato, che indossava un
giaccone della società Giugliano. Tale manata mi faceva cadere per terra e mi
provocava momentaneo ed intenso dolore. Alzatomi da terra, riuscivo a
raggiungere gli spogliatoi senza che mi accadesse nient’altro ma senza
ricevere assistenza dai dirigenti locali.”
Orbene i referti sopra indicati costituiscono prova certa ed hanno fede
privilegiata, specialmente in assenza, come nel caso in esame della benché
minima prova contraria. Ciò detto, risulta ragionevole ritenere che i
comportamenti di cui sopra sono stati effettivamente posti in essere da
personale della società Giugliano (i soggetti indossavano la tuta sociale).
Risulta inoltre acclarato che la predetta società non ha posto in essere
alcun comportamento per dissociarsi dai fatti, ovvero per tutelare le persone
degli arbitri.
Essa deve, pertanto, essere necessariamente ritenuta responsabile dei
comportamenti ascritti ai soggetti di cui sopra.
Chiarito quanto sopra, non vi è chi non veda che le frasi pronunciate,
(tra l’altro con un atteggiamento chiaramente incivile e deprecabile, rivolto
addirittura nei confronti della Federazione stessa), hanno un chiaro contenuto
minatorio, offensivo e denigratorio.
Ma v’è di più: lo sfondamento a calci della porta dello spogliatoio
arbitrale, nonché lo schiaffo alla nuca dell’assistente arbitro!
Tali comportamenti, già gravi ed incivili se considerati singolarmente,
risultano ancor più gravi laddove posti in essere, come nella specie, uno dopo
l’altro ed immediatamente dopo il termine della gara.
Infine la gravità degli atti si evince sol che si consideri che è
ragionevole ritenere che i comportamenti contestati alla reclamante siano stati
posti in essere da soggetti che erano accompagnatori, ovvero dirigenti della
società, ossia da soggetti che dovrebbero tenere un comportamento
sportivamente irreprensibile.
La sanzione irrogata, pertanto, deve essere ritenuta assolutamente
condivisibile e congrua e, conseguentemente, confermata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Giugliano Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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