LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 111/C DEL 15 GENNAIO 2008 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARA PRO SESTO – VERONA DEL 12 GENNAIO 2008

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 111/C DEL 15 GENNAIO 2008 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/1 " GARA PRO SESTO - VERONA DEL 12 GENNAIO 2008 - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, o s s e r v a - che al 31° minuto del 1° tempo di gara i sostenitori del Verona indirizzavano nei confronti del calciatore n.8 della società Pro Sesto, Rodrigue Boisfer, cori di discriminazione razziale; - analogo comportamento veniva assunto nei confronti del calciatore n.4 della società Pro Sesto, Youssouf Konè, rispettivamente al 4°, 8° e 13° minuto del secondo tempo di gara; - in particolare nei confronti di quest’ultimo calciatore, che giaceva a terra a seguito di un infortunio, i cori di discriminazione razziale venivano accompagnati da insulti e minacce; - che la medesima società Verona risulta già destinataria dei seguenti provvedimenti sanzionatori tutti adottati per la violazione disciplinare dell’art. 11/3 del C.G.S.: ammenda di euro 5.000 di cui ai Com. Uff. n.13/C, 23/C, 44/C e 51/C della corrente stagione sportiva; - che le precedenti sanzioni, a fronte dei comportamenti recidivi, si manifestano ad oggi inefficaci. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di infliggere alla società Verona la sanzione consistente nell’obbligo di disputare una gara effettiva a porte chiuse, con decorrenza immediata, con avvertenza che l’ulteriore infrazione delle norme richiamate in premessa verrà valutata come ricorrenza di pluralità di violazioni, ai fini dell’applicazione della conseguente sanzione; - di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.
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