LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 122/C DEL 29 GENNAIO 2008 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARA TERNANA – NOVARA DEL 20 GENNAIO 2008 E RECLAMO SOCIETA NOVARA (Com. Uff. n. 116/C del 22.1.2008)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 122/C
DEL 29 GENNAIO 2008
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/1 "
GARA TERNANA – NOVARA DEL 20 GENNAIO 2008 E RECLAMO SOCIETA
NOVARA (Com. Uff. n. 116/C del 22.1.2008)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, ed il reclamo proposto dalla società Novara,
o s s e r v a
- che la gara indicata in oggetto è iniziata con 33 minuti di ritardo in quanto l’arbitro,
facendo seguito ad analoga richiesta della società Novara, ha provveduto alla
misurazione del terreno di gioco, in ottemperanza agli obblighi regolamentari;
- che all’esito della predetta verifica l’arbitro, avendo ritenuto conformi al regolamento
della Lega Professionisti Serie C le dimensioni del terreno di gioco, ha dato inizio alla
gara che si è disputata e conclusa regolarmente;
- che in data 8 gennaio 2008 la società Ternana aveva comunicato al competente ufficio
della Lega Professionisti Serie C, l’intenzione di procedere alla riduzione delle
dimensioni del terreno di gioco dello Stadio Comunale “L. Liberati” di Terni, in
ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla Commissione Provinciale di Vigilanza in
data 25.1.2007;
- che l’organo tecnico della Lega ha provveduto ad emettere parere positivo in data
anteriore alla disputa della gara medesima, come risulta da dichiarazione acquisita agli
atti del presente procedimento;
- che per principio di diritto e prassi consolidata, ogni valutazione sulla regolarità della
gara, riferita alle dimensioni del terreno di gioco, è rimessa alla discrezionalità del
Direttore di gara;
- che, pertanto, ogni ulteriore valutazione circa il regolare svolgimento del rapporto di
carattere amministrativo tra la società e gli Organi tecnici della Lega, non manifestando
rilevanza disciplinare, è sottratto al sindacato degli Organi di Giustizia Sportiva.
- Tutto ciò premesso
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo proposto dalla società Novara confermando il risultato della
gara acquisito in campo ( Ternana 3 - Novara 0 ).
- La tassa va addebitata.
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