LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 134/C DEL 19 FEBBRAIO 2008 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARA LECCO – NOVARA DEL 10 FEBBRAIO 2008 E RECLAMO SOCIETA’ LECCO (Com.Uff. N. 130/C del 12.2.2008)

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 134/C DEL 19 FEBBRAIO 2008 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/1 " GARA LECCO – NOVARA DEL 10 FEBBRAIO 2008 E RECLAMO SOCIETA’ LECCO (Com.Uff. N. 130/C del 12.2.2008) - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, e il reclamo proposto dalla società Lecco, non esaminate, perché inammissibili, le controdeduzioni della società Novara, o s s e r v a - che al settimo minuto del secondo tempo di gara la società Novara ha sostituito il n. 10 in distinta Amore Enrico Maria con il n. 15 in distinta Matteassi Luca, come risulta dal rapporto del direttore di gara; - che con reclamo presentato nei termini ai sensi dell’art. 29/4 C.G.S. la società Lecco richiedeva la ripetizione della gara in quanto il calciatore del Novara entrato in campo nella circostanza innanzi indicata, con n. 15 non era il calciatore Matteassi Luca, bensì il calciatore Morganti Paolo iscritto nella medesima distinta con il n. 16; - che allo scopo di verificare la fondatezza delle istanze contenute nel reclamo è stato richiesto al direttore di gara un supplemento di referto; - che in tale sede l’arbitro ha confermato il regolare svolgimento delle procedure di identificazione dei calciatori iscritti in distinta con i relativi documenti di riconoscimento e il numero assegnato sulla divisa di gioco; - che pertanto dagli atti ufficiali non si rileva alcun elemento che possa confermare la tesi della reclamante; - che in ogni caso, anche in presenza di una prova documentale, che confermasse la tesi della reclamante, il fatto in se non costituirebbe causa di irregolare svolgimento della gara, in quanto il calciatore eventualmente utilizzato in luogo di quello iscritto in distinta con il n. 15, era comunque iscritto nella medesima con il n. 16; - che pertanto il calciatore utilizzato per la sostituzione in oggetto, chiunque esso sia, aveva comunque titolo per partecipare alla gara, in quanto regolarmente inserito nella distinta; ove accertata, l’erronea indicazione dei numeri di maglia di due calciatori comunque inseriti in distinta, avrebbe unicamente comportato la violazione di adempimenti formali sanzionata dall’art. 17/6 lett. c) del C.G.S.. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di respingere il reclamo proposto dalla società Lecco, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Lecco 2 – Novara 3); - La tassa va addebitata.
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