LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78/TB DEL 30 GENNAIO 2008 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO GARA OLBIA – PESCINA VG (Girone “E”)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 78/TB
DEL 30 GENNAIO 2008
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
GARA OLBIA – PESCINA VG (Girone “E”)
Il Giudice Sportivo,
- rilevato che la gara a margine non è stata disputata per la rinuncia non dichiarata nei
termini dalla società Pescina VG in data 25.1.2008,
d e l i b e r a
- di infliggere alla società Pescina VG la punizione della perdita della gara con il
punteggio di 0 a 3 a favore della società Olbia;
- di irrogare a carico della società Pescina VG l’ammenda di € 500,00 (prima rinuncia) e
la penalizzazione di un punto in classifica, ponendo a carico della stessa l’indennizzo di
€ 500,00 da corrispondere alla società Olbia, oltre al rimborso delle spese di
organizzazione se richieste.
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