LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 86/TB DEL 13 FEBBRAIO 2008 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO GARA JUVE STABIA – CASSINO DEL 12.1.2008

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 86/TB DEL 13 FEBBRAIO 2008 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO GARA JUVE STABIA – CASSINO DEL 12.1.2008 - Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al Com. Uff. n. 70/TB del 16.1.2008, o s s e r v a - dagli gli atti ufficiali, si rileva che alla gara indicata in oggetto in programma il 12.1.2008 ha preso parte il calciatore Volpecina Valerio della società Juve Stabia; - dai documenti dell’Ufficio Tesseramento di Lega, risulta, che il calciatore Volpecina Valerio, non aveva titolo a partecipare alla gara, in quanto il relativo tesseramento, per la società Juve Stabia, è pervenuto alla Lega in data 15 Gennaio 2008; - ritenuto che la irregolare partecipazione di un tesserato alla competizione determina la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi e per gli effetti dell’art.17/5 comma a) C.G.S. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di infliggere alla società Juve Stabia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Cassino.
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