Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 7 del 04/06/10 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione di diniego del rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2010-2011 da parte della Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA in data 15/05/10
Parti: Cagliari Calcio spa Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: L’Alta Corte è competente a decidere in merito al ricorso proposto dalla società avverso la delibera di diniego del rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2010-2011 da parte della Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA della F.I.G.C. Nel caso di specie: è innegabile che, atteso il posizionamento di detta squadra (sedicesimo posto in classifica) in base ai punti (44) attribuitile, la società sarebbe carente di titolo sportivo per partecipare ai tornei organizzati dall’UEFA nella presente stagione. Con riferimento a tornei eventualmente organizzati negli anni venturi, la partecipazione delle squadre aventi titolo è pur sempre condizionata (essendo la valenza della Licenza comunque limitata ad una sola stagione sportiva) ad una nuova domanda (corredata da documenti comprovanti i necessari requisiti) obbligatoria per ciascuna stagione sportiva (indipendentemente dalla eventuale partecipazione a tornei precedenti). Carenza di interesse, dunque, dev’essere riscontrata anche sotto quest’ultimo profilo.
Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 2 del 26/05/09 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera di diniego del rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2009/2010 da parte della Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA della F.I.G.C. del 15 maggio 2009
Parti: A.C. Chievo Verona S.R.L. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: L’Alta Corte di Giustizia Sportiva è competente a decidere in merito al ricorso avverso la decisione della Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA della F.I.G.C. che non ha concesso alla società il rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2009/2010. sussiste, infatti, l’interesse a ricorrere, atteso che il diniego di Licenza UEFA è idoneo ad incidere sull’immagine della Società ricorrente e che non può essere escluso a priori che un interesse alla partecipazione alle competizioni UEFA si concretizzi in futuro.
Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 2 del 26 maggio 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA della F.I.G.C., in data 15 maggio 2009, relativa a reclamo avverso la delibera di diniego del rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2009/2010 – www.figc.it
Parti: A.C. Chievo Verona s.r.l. contro della Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: L’Alta Corte di Giustizia, è competente a decidere avverso la decisione della Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA della F.I.G.C., relativa a reclamo avverso la delibera di diniego del rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2009/2010 da parte della Commissione di primo grado delle Licenze UEFA della F.I.G.C. Infatti, il diniego di Licenza UEFA è idoneo ad incidere sull’immagine della Società ricorrente e che non può essere escluso a priori che un interesse alla partecipazione alle competizioni UEFA si concretizzi in futuro.