Massima n. 287043

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 8 Novembre 2004 n. 1 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 28 del 17.9.2004Impugnazione - istanza:Reclamo calciatore A.G. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 per violazione dell’art. 18.5.2 del Regolamento Antidoping a seguito di deferimento della Procura Antidoping del CONIMassima: Il calciatore chesorteggiato per il controllo antidoping in occasione della gara, non si è presentato alle operazioni di prelievo è responsabile della violazione della normativa antidoping, a nulla rilevando le ragioni addotte dal calciatore in virtù della quali non si sarebbe presentato al controllo per le condizioni di salute nelle quali versava atteso che aveva riportato nel corso della gara un trauma alla testa che lo aveva addirittura costretto a sottoporsi ad accertamenti medici presso l’Ospedale e ciò a maggior ragione quando dalla certificazione medica prodotta non viene confermata l’esistenza di un evento traumatico di tale gravità da giustificare la mancata presentazione.
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