Massima n. 287105

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 8 Novembre 2004 n. 5 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 131 del 5.11.2004Impugnazione - istanza:Reclamo del calciatore S.B.M. avverso il provvedimento di sospensione cautelare per violazione dell’art. 10 n. 9 del regolamento dell’attività antidopingMassima: A norma dell’art. 19 comma 9 del Regolamento Antidoping, cui rinvia l’art. 15 comma 3 dello stesso Regolamento, copia dell’appello alla CAF avrebbe dovuto essere notificato dagli appellanti, a pena di inammissibilità, alla Procura Antidoping come, invece, non è avvenuto. Ma qualora l’udienza per la discussione del caso si è celebrata durante la pendenza del termine per la proposizione dell’appello e per la conseguente notifica alla Procura del documento e che la stessa Procura ha avuto modo di prendere piena e completa conoscenza del suo contenuto, tanto da non limitarsi a formulare l’eccezione, ma da soffermarsi sulle ragioni della infondatezza, a suo avviso, dell’appello e sulla conseguente legittimità della disposta sospensione, bisogna ritenere in qualche modo superata, dunque, l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla procura, anche perché la (dimostrata) conoscenza del contenuto dell’atto che avrebbe dovuto essere notificato fa venire meno le ragioni stesse dell’inammissibilità; quella inammissibilità che ad altro non mira che a consentire alla controparte di avere piena cognizione dei motivi dell’impugnazione, quella che nel caso in esame la Procura Antidoping ha mostrato di ben possedere. Val la pena rilevare in ogni caso come l’eventuale declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, in pendenza del termine per riproporlo e per procedere alla prescritta notifica, ad altro non porterebbe se non alla instaurazione di un nuovo procedimento di appello, del tutto identico, quanto a contenuto, al presente.  Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 26 Agosto 2004 n. 2 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 23 del 17.8.2004Impugnazione - istanza:Appello del calciatore M.T. avverso il provvedimento di sospensione cautelare per violazione della normativa antidopingMassima: A norma dell’art. 19 comma 9 del Regolamento Antidoping, cui rinvia l’art. 15 comma 3 dello stesso Regolamento, copia dell’appello deve essere notificato dal calciatore, a pena di inammissibilità, alla Procura Antidoping. Qualora però l’udienza per la discussione del caso si è celebrata durante la pendenza del termine per la proposizione dell’appello e per la conseguente notifica alla controparte del documento e che la stessa controparte ha avuto modo di prendere piena completa e conoscenza del suo contenuto tanto da dichiararsi pienamente convinta, all’esito del suo intervento, della fondatezza delle ragioni del calciatore e della conseguente opportunità dell’accoglimento dell’appello, viene superata l’eccezione di inammissibilità e l’appello deve ritenersi notificato perché la conoscenza del contenuto dell’atto che avrebbe dovuto essere notificato (peraltro nei termini entro i quali avrebbe dovuto avvenire) fa venir meno le ragioni stesse dell’inammissibilità che ad altro non mira, evidentemente, che a consentire alla controparte di venire a conoscenza di quelle ragioni dell’impugnazione che nel caso in esame la Procura Antidoping ha certamente avuto.
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